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REGIO DECRETO 19 novembre 1936, n. 2524

Estensione alla Libia, per i casi di mobilitazione, delle disposizioni vigenti nel Regno sugli alloggiamenti militari. (036U2524)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-9-1935
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti gli articoli 44, 45 e 46  del  R.  decreto-legge  3  dicembre
1934-XIII,  n.  2012,  sull'ordinamento  organico   per   la   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; 
 
  Riconosciuta la necessita' di regolare in Libia la somministrazione
degli alloggi alle truppe in caso di mobilitazione; 
 
  Visto il R.  decreto  1°  ottobre  1936-XIV,  con  il  quale  viene
conferita al Capo del Governo la facolta'  di  firmare  gli  atti  di
competenza del Ministri per le colonie e per i lavori pubblici; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie,  di
concerto con i Ministri Segretari di Stato  per  la  guerra,  per  la
marina, per l'aeronautica e  per  le  finanze;  Abbiamo  decretato  e
decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese alla Libia, limitatamente ai casi di mobilitazione,  le
disposizioni contenute nel decreto-legge  Luogotenenziale  26  luglio
1917, n. 1513, convertito nella legge 7 giugno 1923-II, n.1310, sugli
alloggiamenti militari e nel R. decreto-legge 4 maggio  1925-III,  n.
775,  convertito  nella  legge  21  marzo  1920-IV,  n.  597,   sulle
somministrazioni degli alloggi, da parte dei Comuni, alle  truppe  di
passaggio. 
 
  Il Governatore generale della Libia e' autorizzato  ad  emanare  il
regolamento contenente le  norme  esecutive  per  l'applicazione  dei
provvedimenti predetti.