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REGIO DECRETO 17 dicembre 1936, n. 2518

Determinazione del contributo dovuto dalla Società per le pubbliche scuole in S. Marcello Pistoiese ai sensi dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932. n. 490. (036U2518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 8-7-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490; 
 
  Veduta  la   deliberazione   3   luglio   1931,   del   Commissario
straordinario per l'amministrazione della Societa' per  le  pubbliche
scuole in San Marcello Pistoiese, con la quale  la  Societa'  stessa,
eretta in ente morale col R.  decreto  25  gennaio  1872,  decise  di
consolidare a favore della locale Regia scuola di avviamento  l'annua
somma di L. 1200 con effetto dal 1° ottobre 1931; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento, la  predetta
Societa' ha gia' debitamente versato  il  contributo  dovuto  per  il
periodo 1° ottobre 31 dicembre 1931; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' stabilito in L. 1200 il  contributo  che,  a  decorrere  dal  13
gennaio' 1932, la Societa' per le pubbliche scuole  in  San  Marcello
Pistoiese deve versare annualmente alla Regia Tesoreria  dello  Stato
in applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.