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REGIO DECRETO 29 ottobre 1936, n. 2500

Autorizzazione all'applicazione contemporanea delle imposte di soggiorno e di cura nella stazione di soggiorno di Asiago. (036U2500)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-4-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta la domanda con la quale il  podesta'  di  Asiago  chiede  in
esecuzione   di   propria   deliberazione    9    giugno    1934-XII,
l'autorizzazione ad  applicare,  in  aggiunta  all'imposta  di  cura,
l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per
un periodo inferiore ai cinque giorni, nella misura del 10 per  cento
sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato  in
alberghi e pensioni; 
 
  Ritenuto che con decreto Ministeriale 23  marzo  1935-XIII  vennero
confermate al comune di  Asiago  le  particolari  caratteristiche  di
stazione di soggiorno; 
 
  Considerato che l'applicazione del tributo si addimostra necessaria
per  fronteggiare  spese   di   carattere   inderogabile,   attinenti
all'incremento ed  allo  sviluppo  della  stazione  di  soggiorno  ad
Asiago; 
 
  Veduto il  parere  favorevole  espresso  dalla  Giunta  provinciale
amministrativa di Vicenza in seduta del 9 luglio 1934-XII; 
 
  Veduti gli articoli 170 e 173, comma terzo, del testo  unico  sulla
finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n.
1175; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'Amministrazione comunale di Asiago e' autorizzata  ad  applicare,
in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a  carico  di
coloro che dimorino nel Comune per un  periodo  inferiore  ai  cinque
giorni nella misura del 10 per cento sul prezzo  di  locazione  delle
camere o di altro alloggio occupato in alberghi e pensioni. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 29 ottobre 1936 - Anno XV 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Mussolini - Di Revel. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1937 - Anno XV 
 
  Atti del Governo, registro 383, foglio 83. - Mancini.