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REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2469

Modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulle pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (036U2469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 giugno 1937, n. 1112 (in G.U. 20/07/1937, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-3-1937
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X,  n.  154,  convertito
nella  legge  16  maggio  1932-X,  n.  557,  contenente  norme  sulla
pubblicita' dei prezzi degli alberghi; 
  Visto il R. decreto 25 aprile 1932-X, n. 406, contenente  le  norme
di attuazione del R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154,  sulla
pubblicita' dei prezzi degli alberghi; 
  Vista  la  legge  22  dicembre   1932-XI,   n.   1723,   contenente
modificazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n.
154; 
  Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito
nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, contenente modificazioni  alla
legge 16 maggio 1932-X, n. 557; 
  Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n.  1746,  contenente
disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato  nazionale
ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita; 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   apportare
modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicita'
dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato
per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  La disposizione della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo  4
del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito  nella
legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, e' sostituita dalla seguente: 
  «c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto i prezzi
minimi  o  soltanto  i  prezzi  massimi,  quelli  denunziati  saranno
considerati come unici da valere sia come minimi che come massimi».