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REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1936, n. 1900

Modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (036U1900)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000 (in G.U. 08/07/1937, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1938)
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Testo in vigore dal: 8-7-1937
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 20 settembre 1934,  n.  2011,  che  approva  il
testo unico delle leggi  sui  Consigli  e  sugli  Uffici  provinciali
dell'economia corporativa; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  modificare  ed
integrare le vigenti norme relative alla organizzazione degli  Uffici
e allo stato giuridico del personale in servizio  presso  gli  Uffici
stessi; 
 
  Sentito il Consiglio del Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto coni Nostri Ministri  Segretari  di,  Stato
per l'interno, per la grazia  e  giustizia,  per  le  finanze  e  per
l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 41 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e'  sostituito
dal seguente: 
 
  «Il direttore e il sostituto direttore, il capo della ragioneria  e
il capo dei servizi statistici degli Uffici provinciali dell'economia
corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni  effetto  di  legge  e
sono  posti   alla   esclusiva   dipendenza   del   Ministero   delle
corporazioni, salvo la competenza tecnica dell'Istituto  centrale  di
statistica. 
 
  «Al personale indicato nel comma precedente si applicano  le  norme
che regalano lo stato giuridico ed economico  ed  il  trattamento  di
quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il
grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'art.  72  ((Salvo
quanto e' disposto dall'articolo 76))».