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REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935, n. 2573

Provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni. (035U2573)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 gennaio 1937, n. 16 (in G.U. 28/01/1937, n. 22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-6-1936
al: 6-6-1956
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita' di agevolare le operazioni di credito
all'estero per il pagamento di importazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concessa la garanzia dello Stato all'Istituto  nazionale  per  i
cambi con l'estero per  i  rischi  di  cambio  assunti  dall'Istituto
stesso relativamente ad operazioni di credito concluse da importatori
italiani per il pagamento delle merci importate.