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REGIO DECRETO 16 dicembre 1935, n. 2551

Condono di penalità in materia di imposte dirette, tasse sugli affari e monopoli in Libia. (035U2551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-1936
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto   il   R.   decreto-legge   3   dicembre   1934,   n.   2012,
sull'ordinamento  organico   per   l'Amministrazione   della   Libia,
convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880,  convertito  nella
legge 17 aprile 1925,  n.  473,  con  il  quale  si  conferiscono  al
Governatore  della   Tripolitania,   speciali   poteri   in   materia
finanziaria; 
 
  Visti i decreti del Governatore della Tripolitania 25 maggio  1923,
n. 473, e 26 maggio 1923,  n.  501,  con  i  quali,  in  forza  delle
facolta' ad esso conferite col sopracitato  Regio  decreto-legge,  si
istituiscono in quella Colonia i  tributi  diretti  e  l'imposta  sui
redditi; 
 
  Visto il R. decreto 27 novembre 1927, n.  2622,  che  istituisce  i
tributi diretti e l'imposta sul reddito in Cirenaica; 
 
  Visti i Regi decreti 18 aprile 1929, n. 809, e 7  giugno  1928,  n.
1696, che istituiscono,  rispettivamente,  nella  Colonia,  l'imposta
mobiliare e quella complementare; 
 
  Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, che approva le norme e
le tariffe  della  tassa  sugli  affari  per  la  Tripolitania  e  la
Cirenaica, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 26 febbraio 1930, n.  199,  che  estende  nelle
Colonie  l'imposta  sui  celibi,   istituita   nel   Regno   con   R.
decreto-legge 19 dicembre  1926,  n.  2132,  e  relativo  regolamento
approvato con R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di estendere alla Libia  il  condono  delle
penalita' in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari  e  di
monopoli,  nei  limiti  concessi  nel  Regno   dal   sopracitato   R.
decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di  concerto  con
quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I contribuenti che non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti  dai
decreti del Governatore della Tripolitania 25 maggio 1923,  serie  A,
n. 473, e 26 maggio 1923, serie A, n. 501, emessi  ai  sensi  del  R.
decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880,  nonche'  dai  Regi  decreti  27
novembre 1927, n. 2622, 18 aprile 1929, n. 809, e 7 giugno  1928,  n.
1696, sono esenti dalle pene pecuniarie comminate dagli  articoli  54
del richiamato decreto Governatoriale 26 maggio 1923, n. 501, 28 e 38
del R. decreto 27 novembre 1927,  n.  2622,  a  condizione  che  essi
riparino  all'omissione,  entro   120   giorni   dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto  nel  Bollettino  ufficiale  delle
Colonie. 
 
  Del pari sono esenti dalle sovrimposte comminate dagli articoli  13
e 14 del  R.  decreto  13  febbraio  1927,  n.  124,  applicabili  in
Tripolitania e in Cirenaica in virtu' dell'art. 2 del R.  decreto  26
febbraio 1930, n. 199, i contribuenti che entro i 120 giorni  paghino
integralmente le imposte dovute e adempiano  alle  formalita'  volute
dalla legge.