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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1935, n. 2548

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1938-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi esteri e nazionali. (035U2548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1936, n. 1510 (in G.U. 18/08/1936, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 ottobre  1935,  n.  1880,  concernente
l'istituzione  dell'Ufficio  speciale  per  l'approvvigionamento  dei
combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione  di
«Ufficio speciale dei combustibili liquidi»; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare  l'art.  4
del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, succitato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli  affari  esteri,  per  la
guerra, per la marina, per l'aeronautica e per  le  corporazioni,  di
concerto coi Ministri Segretari di Stato per  le  finanze  e  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n.
1880, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e
lubrificanti in genere, occorrenti ai  bisogni  delle  forze  armate,
l'Ufficio   speciale   dei    combustibili    liquidi    si    avvale
dell'organizzazione, dell'opera e  dei  mezzi  delle  Amministrazioni
militari interessate». 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. 
 
  Il Capo del Governo proponente e'  autorizzato  alla  presentazione
del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1935 - Anno XIV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Mussolini - Di Revel - Benni. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1936 - Anno XIV 
 
  Atti del Governo, registro 370, foglio 86. - Mancini.