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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935, n. 2507

Revoca, in Eritrea, del R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni. (035U2507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 763 (in G.U. 11/05/1936, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-3-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1933,  n.  999,  sull'ordinamento  organico
dell'Eritrea e della Somalia Italiana; 
 
  Ritenuta l'assoluta necessita' e l'urgenza di revocare  in  Eritrei
il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, che estende alle  Colonie  le
norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, circa la
riduzione delle pigioni, e di conferire al  Governatore  dell'Eritrea
la facolta' di provvedere con suoi decreti alla disciplina dei fitti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le  colonie,  di
concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, che estende alle  colonie  le
norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, cessera'
di avere effetto in Eritrea. 
 
  Il Governatore dell'Eritrea e' autorizzato a provvedere,  con  suoi
decreti, a disciplinare la materia dei fitti  e  a  tutto  quanto  e'
necessario per l'applicazione del presente decreto.