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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935, n. 2497

Estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero. (035U2497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 757 (in G.U. 09/05/1936, n.108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente
la cessione dei crediti all'estero e il cambio obbligatorio, in buoni
del Tesoro 5%,  dai  titoli  esteri  e  dei  titoli  italiani  emessi
all'estero di proprieta' di cittadini ed enti italiani; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere  in  senso
analogo anche per le Colonie; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII,  n.
1614, possono essere estese, con quegli adattamenti  e  modificazioni
che saranno  ritenuti  opportuni,  alle  Colonie  italiane,  mediante
decreto del Ministro per le colonie, di concerto con  quello  per  le
finanze. 
 
  Con  la  stessa  procedura  potranno  essere   emanate   le   norme
complementari integrative  e  regolamentari  per  l'attuazione  delle
disposizioni predette.