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REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1935, n. 2496

Norme riguardanti la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici. (035U2496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 aprile 1936, n. 826 (in G.U. 16/05/1936, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Considerato che l'istruttoria per il rinnovo delle  concessioni  di
linee automobilistiche in servizio pubblico gia'  scaduta  o  per  la
autorizzazione  di  nuove  concessioni  in  sostituzione   di   altre
esercitate in via provvisoria o di esperimento richiede la  redazione
di  piani  finanziari  e  tecnici   sulla   base   delle   risultanze
dell'esercizio al nuovo, il che porterebbe  di  conseguenza  la  piu'
prossimo necessita' di soluzioni di continuita' fra il vecchio ed  il
nuovo  esercizio,  mentre  le  esigenze  del  pubblico  servizio   ne
richiedono la continuita'; 
 
  Ritenuto che ad evitare  soluzioni  di  continuita'  e'  necessario
consentire che  la  decorrenza  delle  concessioni  sia  retro-datata
all'inizio effettivo del nuovo servizio sempreche' le ditte esercenti
ottemperino alle  condizioni  tutte  che  verranno  poi  incluse  nei
disciplinari di concessione; 
 
  Visto il titolo III  del  regolamento  per  i  veicoli  a  trazione
meccanica senza guida di rotaie,  approvato  con  Nostro  decreto  29
luglio 1909, n. 710; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La concessione definitiva di  linee  automobilistiche  in  servizio
pubblico puo' avere decorrenza dal giorno in cui viene effettivamente
iniziato il servizio  o  da  quello  immediatamente  successivo  alla
scadenza della precedente concessione definitiva quando,  a  giudizio
insindacabile del Ministro per le comunicazioni, le imprese  titolari
ne  abbiano  iniziato  l'esercizio  o  continuata  la  gestione  alle
condizioni che  risultano  poi  determinate  nei  disciplinari  delle
rispettive concessioni. 
 
  L'esercente non puo'  avere  alcuna  pretesa  per  il  servizio  in
precedenza  prestato  finche'  non  e'  perfezionata  la  concessione
mediante comunicazione ad esso del relativo decreto Reale.