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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1935, n. 2491

Nuove norme per l'industria zolfifera nazionale. (035U2491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 maggio 1936, n. 1156 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-3-1936
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con
legge 5 febbraio 1934, n. 307; il R. decreto 3 gennaio 1934,  n.  18;
il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816 convertito  con  legge  10
gennaio 1935, n. 25; ed il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312; 
 
  Considerata la necessita' urgente ed  assoluta  di  adottare  nuove
norme per l'industria zolfifera nazionale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i  Ministri  per
la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per le corporazioni, tenuto conto delle  richieste  del
mercato, puo'  autorizzare  l'Ufficio  per  la  vendita  dello  zolfo
italiano, in Roma, a far sottoporre per proprio conto a  procedimenti
industriali atti a migliorarne la qualita', determinati  quantitativi
di zolfo grezzo (fuso) di qualita' «buona» e «corrente» messi  a  sua
disposizione dai produttori. 
 
  L'autorizzazione e' data in base a preventivi di massima  indicanti
le spese  necessarie  per  tale  trasformazione  (compreso  il  calo,
trasporto, e simili) e le probabilita' di ricavo dalla vendita. 
 
  Lo zolfo sottoposto ai procedimenti di  cui  sopra,  sara'  venduto
dall'Ufficio a norma dell'art. 1 del  R.  decreto-legge  11  dicembre
1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307.