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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935, n. 2482

Disposizioni per il controllo delle armi dei modelli regolamentari per le Forze armate, allestite dall'industria privata. (035U2482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 marzo 1936, n. 698 (in G.U. 05/05/1936, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 29/04/2024
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  • Disposizione transitoria.
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Testo in vigore dal: 1-3-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge  30  dicembre  1923-II,  n.  3152,  sulla
obbligatorieta' della punzonatura  delle  armi  portatili  da  fuoco,
convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473; 
 
  Visto il R. decreto 16 ottobre 1924-II, n.  2121,  che  approva  il
regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto  R.  decreto-legge   30
dicembre 1923-II, n. 3152; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 maggio  1925-III,  n.  714,  contenente
nuove disposizioni sulla prova obbligatoria delle armi  portatili  da
fuoco, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Considerata la necessita' urgente  ed  assoluta  di  sottoporre  al
controllo degli organi tecnici dipendenti dal Ministero della  guerra
le  armi  dei  modelli  regolamentari  delle  Forze  armate  comunque
allestite dall'industria privata; 
 
  Sentito il Consiglio del Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la  guerra,  per  l'interno,
per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni,  di  concerto
con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le armi dei modelli  regolamentari  delle  Forze  armate  allestite
dall'industria privata e quelle comunque esistenti presso  enti  vari
dovranno essere collaudate presso le fabbriche d'armi dipendenti  dal
Ministero della guerra. 
 
  Il collaudo subito dovra' risultare da  apposito  marchio  impresso
dallo stabilimento che l'ha eseguito e da  un  certificato  di  prova
rilasciato dallo stabilimento stesso.