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LEGGE 3 giugno 1935, n. 1384

Conversione in legge del R. decreto legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi. (035U1384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 1-8-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 6  maggio  1935-XIII,
n. 608, che ha dato esecuzione,  con  effetto  dal  19  aprile  1935,
all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato  in  Roma,  mediante
scambio di Note, l'8 aprile 1935, col quale e' stato  stabilito  che,
anche  dopo  l'entrata  in  vigore   fra   essi   della   Convenzione
internazionale del 30 marzo  1931  sul  regime  fiscale  dei  veicoli
automobili esteri, la tassazione dei veicoli automobili  di  ciascuno
dei due Paesi che circolano nell'altro continua  ad  essere  regolata
dall'Accordo   italo-svizzero   del   19   dicembre   1930   e    che
conseguentemente essi rinunciano ad introdurre nei reciproci rapporti
il  libretto   (carnet)   fiscale   internazionale   previsto   dalla
Convenzione anzidetta. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                 MUSSOLINI - DI REVEL - RAZZ - BENNI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.