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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 2455

Modificazione degli statuti e delle tabelle organiche di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regi istituti tecnici inferiori e di Regi istituti tecnici nautici e commerciali mercantili. (034U2455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-7-1935
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Regi decreti 31 agosto 1933-XI, numeri 2262,  2263,  2264,
2265, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 2276,  2279,  2280,  2282,  2283,
2284, 2285, 2287, 2289, 2291, 2292, 2295,  2296,  2297,  2298,  2301,
2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312,  2315,  2316,  2318,  2321,
2325, 2326, 2327, 2328, 2330, coi quali, a decorrere dal  1°  ottobre
1933-XI, i Regi istituti tecnici di Ancona,  Aquila,  Arezzo,  Ascoli
Piceno, Asti, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Caserta, Chieti,
Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze « Galileo Galilei », Foggia,  Genova
e Vittorio Emanuele II », Iesi, Legnano, Lodi, Melfi, Messina, Milano
« Cattaneo », Modena, Napoli « Della Porta », Padova,  «  Belzoni  »,
Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Ravenna, Rimini, Roma « Da Vinci
», Rovigo, Sondrio, Terni, Torino «  Sommeiller  »,  Trapani,  Udine,
Viterbo, furono trasformati in Regi istituti tecnici  commerciali  ad
indirizzo amministrativo e per geometri e furono approvati i relativi
statuti; 
 
  Veduti i Regi decreti 31 agosto 1933-XI, numeri 2201,  2202,  2203,
2208, 2209, 2207, 2213, 2216, 2218, 2219,  2222,  2225,  2227,  2228,
2229, coi quali, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, i Regi  istituti
tecnici  di  Bergamo,  Bolzano,  Faenza,  Fiume,  Genova  «  Vittorio
Emanuele III », Livorno, Milano  «  Verri  »,  Palermo  «  Crispi  »,
Pescara, Roma « Gioberti », Siracusa, Trieste « Da Vinci  »,  Varese,
Venezia, furono trasformati in Regi istituti tecnici  commerciali  ad
indirizzo amministrativo e furono approvati i relativi statuti; 
 
  Veduti i Regi decreti 31 agosto 1933-XI, numeri 2128,  2136,  2137,
2140, 2143, 2144, coi quali i Regi istituti tecnici inferiori isolati
di Cesena, Monza, Nola,  Pordenone,  Stradella  e  Torre  Annunziata,
furono trasformati, a decorrere dal 1° ottobre  1933-XI,  secondo  il
nuovo ordinamento di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, e  furono
approvati i relativi statuti; 
 
  Veduto il R. decreto 24  agosto  1933-XI,  n.  2345  col  quale,  a
decorrere dal 1°  ottobre  1933-XI,  il  Regio  istituto  nautico  di
Sorrento fu trasformato in Regio istituto tecnico a  corso  inferiore
ed a corso superiore con indirizzo nautico e fu approvato il relativo
statuto; 
 
  Veduto il R. decreto 24 agosto 1933, n. 2238, col  quale  il  Regio
istituto  commerciale  «  Vittorio  Emanuele  III  »  di  Carrara,  a
decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, fu trasformato  in  Regio  istituto
tecnico commerciale  a  corso  inferiore  e  a  corso  superiore  con
indirizzo mercantile e fu approvato il relativo statuto; 
 
  Veduto il decreto  dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'educazione nazionale e per le finanze in data 30 settembre  1933-XI
col quale, a decorrere dal 16 settembre 1933, fu stabilito il  numero
dei corsi completi e delle cattedre, nonche' il numero dei  posti  di
ruolo nei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6  maggio  1923,
n. 1054, e successive modificazioni; 
 
  Veduto il decreto del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per
l'educazione nazionale in data  30  settembre  1933-XI  col  quale  a
decorrere dal  16  settembre  1933-X,  furono  distribuiti  nei  Regi
istituti tecnici predetti i posti di ruolo di preside e d'insegnanti; 
 
  Veduto il decreto  dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'educazione nazionale e per le finanze in data  2  ottobre  1933-XI,
col quale, dalla stessa data, i  posti  di  ruolo  di  preside  e  di
insegnante di cui sopra furono trasferiti ai Regi istituti  derivanti
dalla trasformazione dei Regi istituti tecnici ai sensi  della  legge
15 giugno 1931, n. 889, gia' citata; 
 
  Considerata la necessita' di modificare gli statuti approvati con i
Regi decreti sopra indicati; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1 degli statuti dei Regi  istituti  tecnici  Commerciali  ad
indirizzo amministrativo e per geometri approvato con i Regi  decreti
citati nel primo capoverso delle premesse  del  presente  decreto  e'
sostituito dal seguente: 
 
  « Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo  amministrativo
e per geometri sopra indicato e' costituito: 
 
  1° dei corsi inferiori  completi  ad  indirizzo  generico  e  delle
classi indicate nella annessa tabella organica; 
 
  2° dei  corsi  superiori  completi,  pure  indicati  nella  annessa
tabella   organica,   della   sezione   commerciale   ad    indirizzo
amministrativo per il  conseguimento  del  diploma  di  ragioniere  e
perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e
commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale e  della
sezione per geometri per il conseguimento del diploma di geometra che
abilita  all'esercizio  professionale  ed  all'impiego  nei  pubblici
uffici ».