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REGIO DECRETO 20 dicembre 1934, n. 2454

Nuovi tipi di contrassegni per i recipienti contenenti liquori. (034U2454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-7-1935
al: 6-5-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3  del  R.  decreto-legge  2  febbraio  1933,  n.  23,
convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353,  che  stabilisce  nuove
misure per ostacolare lo smercio dell'alcool di contrabbando; 
 
  Visto l'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, modificato
dal R. decreto 11 gennaio  1934,  n.  15,  che  detta  le  norme  per
l'applicazione del suindicato decreto-legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604,  modificato  dal
R. decreto 11 gennaio 1934, n. 15, e' sostituito dal seguente: 
 
  « Il contrassegno di Stato da applicare  ai  recipienti  contenenti
liquori, e' costituito, come dai fac-simili allegati (numeri 1 e  2),
da due bollini metallici recanti impresso su di una faccia lo  stemma
sabaudo e sull'altra la dicitura: « imposta  spiriti  »,  nonche'  la
indicazione del quantitativo idrato massimo di prodotto  a  cui  ogni
bollino si riferisce. 
 
  Di tale contrassegno il primo tipo (allegato  n.  1)  e'  di  unico
taglio per quantitativi di prodotto fino ad un quarto di litro. 
 
  Il secondo tipo (allegato n.  2)  e'  distinto  in  sei  tagli  per
quantitativi di prodotto: 
 
  a) fino a un quarto di litro; 
 
  b) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro; 
 
  c) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro; 
 
  d) da oltre quattro quinti di litro fino a un litro; 
 
  e) da oltre un litro fino a un litro e mezzo; 
 
  f) da oltre un litro e mezzo fino a due litri. 
 
  Il contrassegno sara' applicato a cura della  ditta  nella  maniera
gia'  approvata  dall'Ufficio  tecnico  di  finanza  ai   sensi   dei
precedenti articoli 1 e 2. 
 
  Il prezzo dei contrassegni e' fissato: 
 
  1° in centesimi due per il taglio fino ad un quarto di litro; 
 
  2° in centesimi cinque per tutti gli altri tagli ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1934 - Anno XIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    Mussolini - Jung. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1935 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 361, foglio 120. - Mancini.