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REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1303

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui. (034U1303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1994)
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Testo in vigore dal: 16-8-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che  disciplina
l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione  degli
oli minerali e dei carburanti,  convertito  nella  legge  8  febbraio
1934, n. 367; 
 
  Visto l'art. 1,  n.  1,  della  legge  31  gennaio  1926,  n.  100,
concernente  la  facolta'  del  potere  esecutivo  di  emanare  norme
giuridiche; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto  con
i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  approvato  l'unito  regolamento  per  l'esecuzione  del   Regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n.  1741,  convertito  nella  legge  8
febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione,
il deposito e la distribuzione degli oli minerali e  dei  carburanti,
visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.