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REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1226

Coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma. (034U1226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1934, n. 2124 (in G.U. 16/01/1935, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1937)
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Testo in vigore dal: 17-8-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n.  1775,  (serie  3ª),  24
maggio 1896, n. 191, 23 febbraio 1911, n. 185, e 19 giugno  1913,  n.
975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede
in Roma; 
 
  Veduti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5  agosto  1927,
n. 1736, relativi alla istituzione di una Scuola  storica  nazionale,
annessa all'Istituto storico italiano su menzionato; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 16  luglio  1925,  n.  1343,  contenente
disposizioni per l'Istituto storico  italiano  e  la  Scuola  storica
nazionale; 
 
  Veduti i Regi decreti 17 maggio 1906, n. 212, 22 novembre 1906,  n.
730, 14 giugno 1908, n. 299, 27 dicembre 1908, n. 793,  e  9  ottobre
1919, n. 1985, nonche' il R. decreto legge 23 ottobre 1924, n.  1821,
riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le  finalita'  del
Comitato nazionale per la storia del Risorgimento; 
 
  Veduto il R. decreto-legge  9  novembre  1925,  n.  2157,  relativo
all'istituzione  in  Roma  della   Scuola   di   storia   moderna   e
contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto; 
 
  Veduto il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1043, col  quale  e'  stato
approvato il nuovo statuto della Societa' nazionale per la storia del
Risorgimento italiano; 
 
  Veduto il R.  decreto-legge  21  settembre  1933,  che  ha  dettato
provvedimenti per le Accademie, gli Istituti  e  le  Associazioni  di
scienze, lettere ed arti; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta  di  adottare  norme
per il coordinamento dei suddetti Istituti di studi storici, al  fine
di adeguare le loro attivita' alle esigenze politiche e culturali del
Regime; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto storico italiano, istituito col R. decreto  25  novembre
1883, n. 1775, (serie 3ª), assume il titolo di «R.  Istituto  storico
italiano per il medio evo». 
 
  Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per
la storia italiana dal 500 al 1500.