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REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2423

Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie. (033U2423)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-6-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto n. 860 in data 28 maggio 1922, che detta  norme
per la concessione del permesso di' ancoraggio alle  navi  da  guerra
estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie; 
 
  Visto le modificazioni successivamente apportate al precitato Regio
decreto con i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 19 luglio 1924,  n.
1256 e 18 febbraio 1926, n. 474; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di riordinare le  norme  suddette,  tenendo
conto delle odierne esigenze tecnico-marinaresche,  e  di  estenderle
alle Isole italiane nell'Egeo; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha  dato  parere
favorevole; 
 
  Sulla proposta del Ministro  per  la  marina,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per  la  guerra,  per
l'aeronautica e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il presente decreto riguarda l'approdo, in tempo di pace,  di  navi
da guerra di Stati non belligeranti nei porti ed ancoraggi  nazionali
e di quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.