stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. (034U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
Testo in vigore dal: 12-5-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori  di
lavoro e' disciplinato dalle norme della presente legge. 
 
  Tali norme  debbono  essere  osservate  anche  nei  riguardi  degli
allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti  con  fine  di
speculazione. 
 
  Dette norme non si applicano nei riguardi: 
 
a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al
normale svolgimento della vita della famiglia; 
 
b) della moglie, dei parenti e  degli  affini,  non  oltre  il  terzo
   grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed  a
   suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12; 
 
c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio,  salvo
il disposto dell'art. 5; 
 
d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle  Provincie  e
dei Comuni; 
 
e) delle donne e dei  fanciulli  occupati  in  aziende  dello  Stato,
   quando da disposizioni legislative o regolamentari sia  prescritto
   un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge; 
 
f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori  agricoli,  salvo  il
disposto dell'art. 11; 
 
g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi; 
 
h) del personale femminile religioso addetto agli  Istituti  pubblici
di assistenza e di beneficenza.