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REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 2418

Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'Istituto stesso. (033U2418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1934

Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 1088 (in G.U. 17/07/1934, n. 166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-5-1934
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dettare norme  intese
ad estendere al personale salariato dei  Comuni,  delle  Provincie  e
delle Istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza,  l'obbligo
della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza e previdenza  a
favore degli impiegati degli Enti locali; 
 
  Visto il R. decreto legge 23 luglio 1925, n. 1605, nonche' la legge
2 giugno 1930, n. 733; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge  23  luglio  1925,  n.
1605, modificato con l'art. 1 della legge 2 giugno 1030, n.  733,  e'
sostituito il seguente: 
 
  «E'  costituito  in  Roma  un  «Istituto  nazionale  fascista   per
l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (gia' I.N.I.E.L.)».