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REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 2414

Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1701, contenente provvedimenti per la difesa economica della viticoltura. (033U2414)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1934
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-4-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225,
convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n.  1701,  recante
provvedimenti per la difesa economica della viticoltura; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di integrare le disposizioni contenute  nel
regolamento approvato  col  R.  decreto  1°  luglio  1926,  n.  1361,
dettando norme per l'esecuzione dell'art. 14 del predetto decreto; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri  per  l'interno,
per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti dell'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n.
1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n.  1701  le
denominazioni di fantasia, derivate dal  nome  di  un  frutto,  quali
«aranciata», «limonata», «succuva», «mostuva» e  simili,  equivalgono
alla denominazione di «sciroppo», seguita dall'indicazione del frutto
e costituiscono dichiarazione che  gli  sciroppi,  posti  in  vendita
sotto le denominazioni stesse, sono  costituiti  da  succo  o  mosto,
concentrato  o  non,  del  frutto,  dal  cui  nome  e'  derivata   la
denominazione di fantasia adoperata, con  aggiunta  di  saccarosio  o
soluzioni di saccarosio. 
 
  Quando la denominazione adottata per uno sciroppo di frutto non sia
derivata dal nome  del  frutto  stesso,  deve  essere  seguita  dalla
indicazione «sciroppo di», completata col nome del frutto. 
 
  Per gli sciroppi ottenuti da soluzioni di saccarosio  con  aggiunta
di estratti o tinture ricavati da semi,  cortecce  e  bucce,  radici,
foglie, fiori o altre parti di piante, la denominazione  di  fantasia
adottata deve essere seguita dall'indicazione «sciroppo  all'estratto
di», completata col nome della pianta. 
 
  I  nomi  di  «orzata»,  «bomba»,  «cocco»  e  simili  costituiscono
denominazioni di fantasia e debbono essere  seguiti  dall'indicazione
«sciroppo di latte di mandorla» oppure «sciroppo di latte di cocco». 
 
  Le indicazioni di cui al presente articolo devono essere  posti  in
modo chiaro e ben leggibile sui recipienti contenenti gli sciroppi.