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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2401

Modifiche allo statuto della Regia università di Parma. (033U2401)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 10-4-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Parma,  approvato  con
R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con Regi decreti 30
ottobre 1930, n. 1772, e 1° ottobre 1931, n. 1380; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 convertito nella
legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Parma, approvato e modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
  E' soppresso l'art. 52. In conseguenza della detta  soppressione  e
delle aggiunte che saranno  disposte  e'  modificata  la  numerazione
degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 24. - E' soppresso il secondo comma. 
 
  Art. 35: 
 
  I. La durata dell'insegnamento di patologia generale, di cui al  n.
9, e' resa biennale; 
 
  II. La denominazione dell'insegnamento di «malattie professionali»,
di cui al n. 29, e' modificata in quella di  «medicina  del  lavoro»,
ferma restando la sua durata semestrale; 
 
  III. E' aggiunto, col n.  30,  l'insegnamento  di  «tisiologia»  di
durata semestrale. 
 
  Dopo  l'art.  39  e'  inserito  il  nuovo  Capo  III   «Scuole   di
perfezionamento in medicina e chirurgia» con i sedici articoli che lo
costituiscono ed e' in conseguenza modificata la numerazione dei Capi
successivi e dei loro riferimenti: 
 
  «Art. 40. - Alla Facolta' di  medicina  e  chirurgia  sono  annesse
Scuole di perfezionamento  le  quali  hanno  lo  scopo  di  conferire
diplomi di specialista a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre
1923, n. 2909. 
 
  Art. 41. - Il direttore di ciascuna  Scuola  e'  il  professore  di
ruolo della cattedra alla quale si intitola la Scuola. Nel  caso  che
il titolare di  detta  cattedra  non  sia  professore  di  ruolo,  la
direzione verra' affidata dalla Facolta' ad un professore di ruolo di
materia affine, confermabile di anno in anno. 
 
  Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone dei  professori  che  vi
tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore. 
 
  Art. 42.  -  Alle  Scuole  di  perfezionamento  possono  iscriversi
solamente i laureati in medicina e chirurgia. 
 
  Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una  Scuola
di perfezionamento. 
 
  Per ciascuna Scuola puo'  essere  stabilito  un  numero  minimo  di
iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto,  il  direttore
della Scuola ha facolta' di  non  iniziare  i  corsi.  Ma  se  questi
verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il
numero degli iscritti. 
 
  Del pari puo' essere fissato il numero massimo di  iscritti,  oltre
il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni. 
 
  Art. 43.  -  Il  Consiglio  della  Scuola  puo',  su  proposta  del
direttore,  concedere  una  abbreviazione  del  corso  di  studi   di
perfezionamento a quegli iscritti che si presentino gia'  forniti  di
notevoli titoli di riconosciuto valore. 
 
  Coloro che eventualmente usufruiscano  delle  agevolazioni  di  cui
sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami  di  profitto  e
quello di diploma. 
 
  Art. 44. - Gl'insegnamenti di ciascuna  Scuola  di  perfezionamento
sono quelli propri della Scuola  stessa,  ai  quali  possono  esserne
aggiunti anche altri della Facolta' di medicina e chirurgia. In  ogni
caso pero', per le  materie  proprie  della  Scuola,  debbono  essere
tenuti corsi appositi. 
 
  Gl'insegnamenti vengono conferiti  dalla  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia a professori di ruolo e incaricati, a  liberi  docenti,  ad
aiuti ed assistenti ed anche a  persone  di  riconosciuta  competenza
nella specialita'. 
 
  Gl'insegnamenti   si   svolgono   con   indirizzo   prevalentemente
dimostrativo e con le modalita' fissate dal Consiglio dei  professori
delle singole Scuole. 
 
  Art. 45. - Oltre alla frequenza dei corsi e' obbligatorio per tutti
gli iscritti l'internato in uno o piu' istituti della specialita'. 
 
  L'internato comprende la partecipazione attiva degli iscritti  alle
esercitazioni cliniche, semiologiche e di laboratorio. 
 
  Art. 46.  -  La  sorveglianza  sugli  iscritti,  per  tutto  quanto
riguarda la loro attivita', spetta al direttore della Scuola,  mentre
la frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere  attestata  dai
rispettivi insegnanti. 
 
  Art. 47. - Le commissioni per gli esami di profitto  sono  composte
di tre membri, nominati dal preside della Facolta'  su  proposta  del
direttore della Scuola. 
 
  Art. 48. - Per essere ammessi all'esame di  diploma,  gli  iscritti
devono avere superato tutti  gli  esami  di  profitto  stabiliti  per
ciascuna Scuola.  Dovranno  inoltre  avere  pagate  tutte  le  tasse,
sopratasse e contributi. 
 
  Art. 49. - La commissione per l'esame di  diploma  e'  Composta  di
sette membri scelti dal preside della Facolta' fra gli insegnanti  di
ciascuna Scuola,  nominati  a  norma  dell'art.  86  del  Regolamento
generale universitario. 
 
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una   discussione   sopra   una
dissertazione originale scritta, e in una  prova  teorica  e  pratica
stabilita dalla commissione esaminatrice. 
 
  A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato  il
«diploma di specialista». 
 
  Art. 50. - Le tasse e sopratasse che gli  iscritti  sono  tenuti  a
pagare sono le stesse stabilite per gli studenti  della  Facolta'  di
medicina e chirurgia; essi inoltre devono pagare la tassa di  diploma
in L. 200. 
 
  La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche  e'  fissata
dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta'. 
 
  I. - SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN PEDIATRIA. 
 
  Art. 51. - La Scuola ha la durata di due anni. 
 
  Le materie di insegnamento sono: 
 
  1° anno: 
 
  Anatomia e fisiologia  del  bambino  dalla  nascita  alla  puberta'
(accrescimento, alimentazione, ecc.); 
 
  Patologia, semeiotica e terapia infantile; 
 
  Tecnica della alimentazione infantile; 
 
  Igiene o legislazione relative all'infanzia. 
 
  2° anno: 
 
  Clinica ed igiene infantile; 
 
  Ortopedia; 
 
  Clinica delle malattie infettive dell'infanzia. 
 
  La direzione della Scuola potra' integrare i corsi  con  conferenze
su argomenti di  altre  specialita'  o  discipline  fondamentali  che
offrano particolare interesse pediatrico o di attualita'. 
 
  Art. 52. - Ogni iscritto per poter essere ammesso al  secondo  anno
di corso, dovra' superare un esame di profitto sul gruppo di  materie
del primo animo. 
 
  II. - SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN IDROCLIMATOLOGIA CLINICA. 
 
  Art. 53. - La Scuola ha la durata di due anni. 
 
  Le materie di insegnamento sono: 
 
  1° anno: 
 
  a)  Classificazione  e  caratteristiche  fondamentali  delle  acque
minerali italiane; 
 
  b) Le acque minerali nelle loro azioni  biologiche  e  terapeutiche
generali; 
 
  c) Le acque della regione emiliana con  particolare  riguardo  alle
acque della provincia di Parma; 
 
  d) Le acque minerali nelle malattie interne; 
 
  e) Le acque minerali in ginecologia; 
 
  f) Le acque minerali in dermatologia 
 
  2° anno: 
 
  a) Elementi di meteorologia medica; 
 
  b)  Classificazioni  e  caratteristiche  fondamentali   dei   climi
italiani; 
 
  c) I climi della regione emiliana e della provincia di Parma; 
 
  d) Climatoterapia speciale; 
 
  e) La dietetica nelle stazioni di cura; 
 
  f) Le colonie climatiche di fiume e di monte; 
 
  g) Il soggiorno nelle foreste. 
 
  Art. 54. - Durante il  corso  gli  iscritti  dovranno  compiere  un
periodo di internato  nelle  Cliniche:  medica  generale,  chirurgica
generale,  ostetrico-ginecologica  e  dermosifilopatica  secondo   le
disposizioni che saranno impartite dal direttore della Scuola. 
 
  Art. 55. - Prima  di  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,  gli
iscritti alla Scuola dovranno superare l'esame di  profitto  sui  due
gruppi di materie di cui all'art. 53». 
 
  Le norme del Capo IV (gia' III) concernenti la Scuola  di  farmacia
sono sostituite dalle seguenti: 
 
  «Art. 56. - La Scuola di farmacia conferisce: 
 
  a) la laurea in chimica e farmacia dopo un corso di studi di cinque
anni; 
 
  b) la laurea in farmacia dopo un corso di studi di quattro anni; 
 
  c) il diploma in farmacia dopo un corso di studi di quattro anni. 
 
  Art. 57. - Le  materie  d'insegnamento  e  le  esercitazioni  della
scuola sono le seguenti: 
 
  A. - Materie di insegnamento: 
 
  1) Fisica sperimentale (biennale). 
 
  2) Chimica generale e inorganica. 
 
  3) Chimica organica. 
 
  4) Matematica per i chimici. 
 
  5) Mineralogia. 
 
  6) Geologia generale e geologia dei petroli. 
 
  7) Botanica. 
 
  8) Zoologia e anatomia comparata. 
 
  9) Chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
  10) Chimica fisica con esercizi. 
 
  II) Chimica industriale ed applicata. 
 
  12) Chimica analitica. 
 
  13) Chimica biologica. 
 
  14) Chimica bromatologica. 
 
  15) Farmacologia e farmacognosia. 
 
  16) Tecnica farmaceutica. 
 
  17) Igiene con esercizi. 
 
  18) Anatomia umana. 
 
  19) Fisiologia generale. 
 
  B. - Esercitazioni. 
 
  1) Esercitazioni di fisica. 
 
  2) Esercitazioni di chimica inorganica. 
 
  3) Esercitazioni di chimica analitica qualitativa. 
 
  4) Esercitazioni di chimica analitica quantitativa. 
 
  5) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
  6) Esercitazioni di chimica bromatologica. 
 
  7) Esercitazioni di chimica organica. 
 
  8) Esercitazioni di botanica. 
 
  9) Esercitazioni di farmacognosia. 
 
  10) Esercitazioni di mineralogia. 
 
  11) Esercitazioni di chimica biologica. 
 
  Art. 58. - Lo studente che non segue i piani proposti dalla  Scuola
deve, a norma dell'art. 7, soddisfare i seguenti obblighi: 
 
  a) Per la laurea in chimica  e  farmacia  prendere  l'iscrizione  e
superare gli esami in almeno 14 materie  fra  tutte  quelle  elencate
all'art. 57 o anche fuori di queste  purche'  tale  scelta  comprenda
tutte  quelle  materie  che  servono  a  dare  alla  laurea  la   sua
caratteristica ed a conservarle  quell'indirizzo  che  la  Scuola  ha
voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente  ha  l'obbligo  di
sottoporre  all'approvazione  della  Scuola,  entro  quindici  giorni
dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi  che  desidera
seguire. Lo studente deve inoltre prendere iscrizione e superare  gli
esami nelle esercitazioni elencate ai numeri da 1 a 10 dell'anzidetto
articolo. 
 
  b) Per la laurea in farmacia prendere l'iscrizione e  superare  gli
esami in almeno 12 materie tra quelle elencate all'art. 57 ai  numeri
da l a 9, (in questo caso il corso indicato al n. 1 e' annuale), e da
12 a 19, o anche fuori di queste purche' tale scelta comprenda  tutte
quelle materie che servono a dare alla laurea la  sua  caratteristica
ed a conservarle quell'indirizzo  che  la  Scuola  ha  voluto  darle.
Comunque, in questi casi  lo  studente  ha  l'obbligo  di  sottoporre
all'approvazione della  Scuola,  entro  quindici  giorni  dall'inizio
dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera  seguire.  Lo
studente deve inoltre prendere iscrizione e superare gli esami  nelle
esercitazioni elencate ai numeri da 2 a 9 dell'articolo anzidetto. 
 
  c) Per il diploma in farmacia prendere l'iscrizione e superare  gli
esami in almeno nove materie  tra  quelle  elencate  all'art.  57  ai
numeri da 1 a 3 (in  questo  caso  il  corso  indicato  al  n.  1  e'
annuale), 5, 7, 9, 11, e da 14 a 19, o anche fuori di queste  purche'
tale scelta comprenda tutte quelle materie  che  servono  a  dare  al
diploma la sua caratteristica ed a conservargli  quell'indirizzo  che
la Scuola ha voluto dargli. Comunque, in questi casi lo  studente  ha
l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici
giorni dall'inizio dell'anno accademico, il  piano  degli  studi  che
desidera seguire. Lo studente  deve  inoltre  prendere  iscrizione  e
superare l'esame in quattro corsi di  esercitazioni  pratiche  scelte
fra quelle elencate all'articolo anzidetto, purche' fra queste  siano
sempre comprese quelle indicate ai numeri 3, 5 e 9. 
 
  Art. 59. - Tanto per i corsi di laurea che per  quello  di  diploma
gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi,
alla pratica  farmaceutica  presso  una  farmacia  autorizzata  dalla
Scuola. 
 
  Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in  quello
per il diploma in farmacia l'ultimo anno e' riservato  al  compimento
di tale pratica, la quale tuttavia puo', in  parte,  compiersi  anche
durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla  frequenza
degli insegnamenti. 
 
  Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica  e'  invece
compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla  frequenza
degli insegnamenti. 
 
  Art. 60. - Gli esami di laurea in chimica e farmacia e  di  diploma
in farmacia si dividono in due parti, la seconda delle quali non puo'
essere sostenuta se non dopo compiuto l'anno solare  di  pratica:  la
prima parte di esame di laurea in  chimica  e  farmacia  puo'  essere
sostenuta alla fine del quarto anno e la prima parte di diploma  alla
fine del terzo. 
 
  Art. 61. - La commissione  per  l'esame  di  laurea  in  chimica  e
farmacia e quella per l'esame di laurea in farmacia si compone di non
piu' di 9 membri di cui almeno 5 titolari e un libero docente per  la
prima parte; di non piu' di 11 membri di cui almeno 6 titolari  e  un
libero docente per la seconda parte. E' presieduta dal preside  della
Scuola o dal professore piu' anziano. 
 
  La commissione per la parte professionale deve comprendere anche un
provetto farmacista. 
 
  Art. 62. - Per essere ammesso all'esame di laurea o di  diploma  lo
studente deve aver superato gli esami di profitto nelle materie  alle
quali si e'  iscritto  e  quelli  delle  esercitazioni  indicate  nei
precedenti articoli e inoltre deve aver compiuto i 12 mesi di pratica
farmaceutica. 
 
  Per l'esame di laurea deve  inoltre  presentare  una  dissertazione
scritta come, per i vari casi, viene indicato dagli articoli 63 e 64,
e sostenere un colloquio di cultura generale di ammissione dinanzi ad
apposita  commissione  composta  del  preside   della   Scuola,   del
professore  di  chimica   generale,   del   professore   di   chimica
farmaceutica, e di un libero docente in chimica generale o in chimica
farmaceutica. 
 
  Art. 63. - La  prima  parte  dell'esame  di  laurea  in  chimica  e
farmacia comprende: 
 
  a) una prova pratica di analisi chimica  qualitativa  di  almeno  4
acidi e 4 basi; 
 
  b) una prova di analisi quantitativa; 
 
  c)  una  preparazione  di  chimica  farmaceutica,   un'analisi   di
medicamento o una ricetta  di  chimica  bromatologica  o  di  chimica
tossicologica, a sorte; 
 
  d) discussione orale sulle prove pratiche e  su  una  dissertazione
scritta sopra un argomento preferibilmente  sperimentale  riguardante
le discipline o chimiche o chimico-farmaceutiche; 
 
  e) discussione orale su  due  argomenti  scelti  dal  candidato  su
qualunque materia d'insegnamento della Scuola. 
 
  La seconda parte dell'esame di laurea comprende  un  esame  pratico
sul  riconoscimento  e  sulla  proprieta'  delle  droghe   e   piante
medicinali, sull'arte del ricettare, nonche' una discussione orale su
questioni di tecnica e di legislazione farmaceutica. 
 
  La votazione per ciascuna parte dell'esame di laurea si  esprimera'
in punti a norma dell'art. 87 del regolamento generale universitario. 
 
  Art. 64. - L'esame di laurea in farmacia comprende: 
 
  a) un'analisi di chimica qualitativa di  almeno  tre  acidi  e  tre
basi; 
 
  b) un'analisi chimica quantitativa; 
 
  e) una preparazione di un prodotto farmaceutico; 
 
  d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; 
 
  e) analisi bromatologica e tossicologica; 
 
  f) una prova pratica di chimica biologica; 
 
  g) un saggio biologico di un medicamento. 
 
  Di queste prove il candidato  deve  presentare  relazione  scritta.
Inoltre il candidato dovra' sostenere: 
 
  a) una discussione orale delle prove suddette; 
 
  b)  una  discussione  orale  di   una   dissertazione   di   indole
sperimentale o compilativa sopra  un  argomento  d'indole  chimica  o
farmaceutica. 
 
  Nella seconda  parte  dell'esame  di  laurea  il  candidato  dovra'
eseguire  il  riconoscimento  di   medicamenti,   droghe   e   piante
medicinali, la lettura critica e valutazione di ricette; e rispondere
ad interrogazioni  di  tecnica  e  legislazione  sanitaria  attinente
all'esercizio della farmacia. Sull'insieme di queste prove viene dato
voto unico. 
 
  Art. 65. - La Commissione dell'esame di diploma si compone  per  la
prima parte  di  7  membri,  fra  i  quali  devono  essere  almeno  5
professori ufficiali e un libero docente, e per la seconda parte di 9
membri fra i quali devono essere almeno 6  professori  ufficiali,  un
libero docente e un provetto farmacista. 
 
  Art. 66. - La prima parte dell'esame di diploma comprende: 
 
  a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa; 
 
  b) una preparazione farmaceutica; 
 
  c) l'analisi di un prodotto farmaceutico; 
 
  d) discussione orale sulle prove pratiche. 
 
  La seconda parte comprende un esame pratico  sul  riconoscimento  e
sulla proprieta' delle droghe e piante medicinali,  sulla  lettura  e
discussione delle ricette, nonche' una discussione orale su questioni
di tecnica e di legislazione farmaceutica. 
 
  Art. 67. - I laureati in  chimica,  in  chimica  industriale  e  in
ingegneria chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e
farmacia, o al 4° anno per la laurea o per il diploma in farmacia. 
 
  I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia,
in agraria e in medicina veterinaria o coloro che sono  provvisti  di
lauree miste, possono essere ammessi al 3°  anno  per  la  laurea  in
chimica e farmacia o al 3° anno per la laurea o  per  il  diploma  in
farmacia. 
 
  I diplomati in farmacia, che aspirino  alla  laurea  in  chimica  e
farmacia, sono ammessi al 3° anno, quelli che aspirino alla laurea in
farmacia al 4° anno. 
 
  La  Scuola,  tenuto  conto  degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati, determina il  numero  minimo  degli  insegnamenti  e  delle
esercitazioni che, caso per caso, devono  essere  seguiti  e  formare
oggetto di esame, e consiglia gli ordini degli studi. 
 
  In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1933 - Anno XII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1934 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 345, foglio 68. - Mancini.