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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2391

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (033U2391)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-3-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31  ottobre  1929,
n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828;  1°  ottobre  1931,  n.  1329;  22
ottobre 1931, n. 1754 e 27 ottobre 1932, n. 2090; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopra indicati, e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
  Dopo  l'art.  24  e'  aggiunto  il   seguente,   modificandosi   in
conseguenza gli articoli successivi e i loro riferimenti: 
 
  « Art. 25. - Le Commissioni per gli esami di profitto delle  Scuole
di perfezionamento sono nominate dal preside della Facolta'  d'intesa
con i direttori delle singole Scuole e  sono  costituite  secondo  le
norme indicate all'art. 14;  quelle  per  gli  esami  di  diploma  di
perfezionamento sono nominate dal rettore dell'Universita' sentito il
preside della Facolta' e  il  direttore  di  ciascuna  Scuola,  e  si
compongono di sette membri fra i quali sei professori di ruolo  delle
materie pertinenti alla Scuola  o  di  materie  affini  e  un  libero
docente di una tra le materie stesse ». 
 
   Art. 34 (gia' 33). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Possono iscriversi all'istituto gli  studenti  e  i  laureati  in
giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri iscritti  a  corsi
singoli dell'Universita' ». 
 
   Art. 38 (gia' 37). - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art. 46 (gia' 45). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Possono iscriversi all'istituto gli  studenti  e  i  laureati  in
giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri iscritti  a  corsi
singoli dell'Universita' ». 
 
   Art. 49 (gia' 48). - Il 2° comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla Scuola possono  iscriversi  i  laureati  in  giurisprudenza.
Possono anche iscriversi, con le norme di  cui  all'articolo  75  del
regolamento generale universitario, gli stranieri la cui preparazione
scientifica sia riconosciuta idonea dal Consiglio della Scuola ma  in
ogni caso essi avranno soltanto diritto al rilascio di  un  attestato
del profitto riportato ». 
 
  Dopo l'articolo anzidetto sono inserite le norme  per  il  nuovo  «
istituto di filosofia del diritto » ed e' in  conseguenza  modificata
ulteriormente la numerazione degli articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
                « Istituto di filosofia del diritto. 
 
   Art. 61. - L'istituto  di  filosofia  del  diritto,  annesso  alla
Facolta' di giurisprudenza della Regia universita'  di  Roma,  ha  lo
scopo di promuovere il perfezionamento e  il  progresso  negli  studi
della detta materia e di quelle che vi si connettono. 
 
  Esso funziona quale Scuola di  perfezionamento  per  i  laureati  e
quale seminario per gli studenti dell'Universita',  guidandoli  nelle
indagini  scientifiche  attinenti  alle  discipline   cui   esso   si
riferisce. 
 
  Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti  i  laureati
in giurisprudenza, in scienze politiche o in filosofia. Possono anche
esservi iscritti, con le norme di cui  all'art.  75  del  Regolamento
generale universitario, gli stranieri la cui preparazione scientifica
sia riconosciuta idonea dal Consiglio direttivo dell'istituto, ma  in
ogni caso essi avranno soltanto diritto al rilascio di  un  attestato
del profitto riportato. 
 
   Art. 62. - L'istituto comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  1. Filosofia del diritto (corso  ufficiale  e  corsi  pareggiati  o
complementari); 
 
  2. Storia delle istituzioni e dottrine politiche; 
 
  3. Dottrina generale dello Stato; 
 
  4. Etica; 
 
  5. Sociologia; 
 
  6. Diritto comparato. 
 
  Con deliberazione  del  Consiglio  direttivo  dell'istituto  potra'
inoltre essere consigliata ai giovani, di anno in anno,  l'iscrizione
ad altri insegnamenti delle Facolta' di  giurisprudenza,  di  scienze
politiche e di lettere e filosofia. 
 
   Art. 63. - Il Consiglio direttivo dell'istituto e' costituito  dal
professore ufficiale di filosofia del diritto,  che  lo  presiede,  e
dagli altri professori  ufficiali  che  insegnino  le  materie  sopra
indicate. 
 
   Art. 64. - I laureati e gli stranieri che si iscrivono alla Scuola
di perfezionamento devono pagare le tasse e sopratasse seguenti: 
 
  L. 100 tassa d'iscrizione; 
 
  L. 50 sopratassa di diploma; 
 
  L. 200 tassa di diploma. 
 
   Art. 65. - Il corso della Scuola di perfezionamento ha  la  durata
di un anno. 
 
  Per ottenere il diploma di perfezionamento il candidato,  oltre  ad
aver superato gli esami di profitto sulle materie elencate  nell'art.
62, deve presentare una memoria originale e sostenere innanzi ad  una
Commissione,   composta   secondo   l'art.   25,   una    discussione
sull'argomento della memoria stessa o su altri affini. 
 
  Agli  studenti  iscritti  al  seminario,  che  abbiano  frequentato
assiduamente i corsi e partecipato  attivamente  alle  esercitazioni,
potra'  essere  rilasciato,  al  termine  dell'anno  accademico,   un
attestato degli studi compiuti e del profitto riportato ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1933 - Anno XI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1934 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 345, luglio 41. - Mancini.