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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2378

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (033U2378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-3-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Siena,  approvato  con
R. decreto 3 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con Regi decreti  31
ottobre 1929, n. 2395, 30 ottobre 1930, n. 1771, 22 ottobre 1931,  n.
1421, e 27 ottobre 1932, n. 2078; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Siena, approvato e modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
 
  Il titolo IV, che concerne l'ordinamento della Scuola di farmacia e
che e' costituito dagli articoli 37 a 55, e' sostituito dal  seguente
che comprende gli articoli  37  a  51,  intendendosi  in  conseguenza
modificata la  numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti: 
 
  «Art. 37. - La Scuola conferisce la laurea in chimica  e  farmacia,
la laurea in farmacia ed il diploma in farmacia. 
 
  Il corso di studi per la laurea in chimica e farmacia dura 5  anni,
quello per la laurea in farmacia 4 anni, quello  per  il  diploma  in
farmacia 4 anni. 
 
   Art.  38.  -  Le  materie  d'insegnamento  della  Scuola  sono  le
seguenti: 
 
  1. Chimica generale ed inorganica; 
 
  2. Fisica sperimentale; 
 
  3. Matematica per chimici; 
 
  4. Botanica; 
 
  5. Istituzioni di anatomia; 
 
  6. Fisiologia; 
 
  7. Chimica organica; 
 
  8. Mineralogia; 
 
  9. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
 
  10. Chimica fisica; 
 
  11. Chimica analitica; 
 
  12. Chimica bromatologica; 
 
  13. Chimica biologica; 
 
  14. Materia medica e farmacologia; 
 
  15. Tecnica farmaceutica; 
 
  16. Igiene e principi di microbiologia ed immunologia. 
 
  A lato di questi insegnamenti  si  svolgono  i  seguenti  corsi  di
esercitazioni pratiche: 
 
  1. Preparazioni chimiche; 
 
  2. Analisi chimica qualitativa; 
 
  3. Analisi chimica quantitativa; 
 
  4. Botanica; 
 
  5. Mineralogia; 
 
  6.   Chimica    farmaceutica    e    tossicologica;    preparazioni
farmaceutiche; 
 
  7. Chimica bromatologica; 
 
  8. Chimica biologica; 
 
  9. Farmacologia; 
 
  10. Tecnica farmaceutica; 
 
  11. Igiene. 
 
   Art. 39. - Lo studente  che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in
chimica e farmacia e che non segua il piano degli studi  consigliato,
deve, nei primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare
gli esami di almeno 13 materie scelte fra quelle  elencate  nell'art.
38 o anche fuori di queste purche' tale scelta comprenda tutte quelle
materie che servono a dare alla laurea la  sua  caratteristica  ed  a
conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle.  Comunque,
in   questi   casi   lo   studente   ha   l'obbligo   di   sottoporre
all'approvazione della  Scuola,  entro  quindici  giorni  dall'inizio
dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire. 
 
  Inoltre egli deve frequentare i  corsi  pratici  consigliati  dalla
Scuola e  superare  le  prove  di  esame  su  quelli  che  la  Scuola
indichera'; deve poi, nel quinto  anno  di  corso,  o  anche  durante
l'ultimo biennio (quarto e quinto anno), compiere almeno 12  mesi  di
pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono
indicate anno per anno dalla Scuola. 
 
   Art. 40. - Alla  fine  del  quarto  anno  lo  studente  che  abbia
superati tutti gli esami  di  profitto  viene  ammesso  all'esame  di
laurea in chimica e farmacia consistente in una prova pratica  ed  in
una prova orale. La prova pratica comprende una analisi  qualitativa,
un'analisi  quantitativa,  due  saggi  farmaceutici  ed   un   saggio
tossicologico.  La  prova  orale  comprende  la  discussione  di  una
dissertazione scritta  presentata  alla  segreteria  dell'Universita'
almeno 15 giorni prima dell'esame di laurea. 
 
  Alla fine del quinto anno, dietro esibizione di un certificato  del
direttore della farmacia presso la quale ha compiuto  la  pratica  lo
studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame  di
laurea, avente per oggetto  la  illustrazione  della  farmacopea,  il
riconoscimento  di  piante  e  droghe  medicinali,  la   legislazione
sanitaria  e  quanto  altro  possa  riferirsi   all'esercizio   della
professione di farmacista. 
 
   Art. 41. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si da'  in  due
sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno. 
 
  Alla  fine  del  quarto  anno  lo  studente  deve  presentare   una
dissertazione scritta su indagini sperimentali da  lui  eseguite  nel
laboratorio di chimica farmaceutica e di materie strettamente  affini
alla farmacia. 
 
  Il candidato deve inoltre: 
 
  1° superare tre prove di analisi chimica qualitativa,  quantitativa
e tossicologica, da eseguirsi sotto la  sorveglianza  di  uno  o  pia
membri della Commissione, nel laboratorio di chimica farmaceutica; 
 
  2° superare una prova di analisi o  preparazione  di  due  prodotti
farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte), da eseguirsi come al
n. 1; 
 
  3° sostenere un esame orale, che deve  comprendere  la  discussione
della dissertazione scritta e la  discussione  delle  prove  pratiche
indicate ai numeri 1° e 2°; 
 
  4° presentare il titolo di una dissertazione (tesina) su  argomento
inerente a materie biologiche. 
 
   Art. 42. - La Commissione per la laurea in chimica e  farmacia  si
compone di 11 membri tra i quali debbono  essere  sempre  il  Preside
della Scuola, presidente, ed i  professori  di  chimica  generale  ed
inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica,  materia  medica  e
farmacologia, botanica ed  almeno  un  libero  docente.  Per  l'esame
pratico fa parte della Commissione anche un provetto farmacista. 
 
   Art. 43. - Lo studente  che  aspira  a  conseguire  la  laurea  in
farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve,  nei
quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare  gli  esami  in
almeno 12 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  38  o  anche
fuori di queste purche' tale scelta comprenda  tutte  quelle  materie
che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle
quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle.  Comunque,  in  questi
casi lo studente ha l'obbligo di  sottoporre  all'approvazione  della
Scuola, entro quindici giorni dall'inizio  dell'anno  accademico,  il
piano degli studi che desidera seguire. 
 
  Egli deve inoltre frequentare i  corsi  pratici  consigliati  dalla
Scuola e  superare  le  prove  di  esame  su  quelli  che  la  Scuola
indichera'; deve poi  compiere  durante  l'ultimo  biennio  (terzo  e
quarto anno) almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una  delle
farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola. 
 
   Art. 44. - Alla  fine  del  quarto  anno  lo  studente  che  abbia
superato  tutti  gli  esami  di  profitto  ed  abbia  presentato   il
certificato del direttore della farmacia presso la quale ha  compiuto
la pratica, viene ammesso all'esame di laurea in farmacia consistente
in una prova pratica ed in una orale. La prova pratica, comprende: a)
preparazione di un prodotto farmaceutico; b) riconoscimento  e  saggi
di  purezza  -  qualitativi  e  quantitativi  -   di   due   prodotti
farmaceutici; c)  prova  pratica  di  chimica  biologica;  d)  saggio
biologico di un medicamento; e) riconoscimento  di  piante  e  droghe
medicinali.  L'esame  orale   comprende   la   discussione   di   una
dissertazione scritta, presentata almeno 15 giorni prima degli  esami
e la dimostrazione della conoscenza dei medicamenti, delle  droghe  e
delle  piante  medicinali,  nonche'  dell'arte  di  ricettare,  della
farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza  con
la farmacia. 
 
   Art. 45. - La Commissione per la laurea in farmacia e' composta di
nove membri, fra i quali  debbono  essere  sempre  il  Preside  della
Scuola,  presidente,  ed  i  professori  di   chimica   generale   ed
inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica,  materia  medica  e
farmacologia, istituzioni di anatomia, fisiologia, chimica biologica,
igiene ed un libero docente. 
 
  Per l'esame pratico, fa parte della Commissione anche  un  provetto
farmacista. 
 
   Art. 46. - Lo studente che  aspira  a  conseguire  il  diploma  in
farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato,  deve  nei
primi tre anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami  di
almeno sette materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o  anche
fiori di queste purche' tale scelta comprenda  tutte  quelle  materie
che servono a dare al diploma la sua caratteristica ed a conservargli
quell'indirizzo che la Scuola, ha voluto dargli. Comunque, in  questi
casi lo studente ha  obbligo  di  sottoporre  all'approvazione  della
Scuola, entro quindici giorni dall'inizio  dell'anno  accademico,  il
piano degli studi che desidera seguire. 
 
  Egli deve inoltre frequentare i  corsi  pratici  consigliati  dalla
Scuola e superare le prove di esami su quelli che Scuola  indichera';
deve poi compiere almeno per 12 mesi  la  pratica  farmaceutica,  nel
quarto anno o anche durante l'ultimo biennio (terzo  e  quarto  anno)
presso una delle farmacie che allo scopo vengono  indicate  anno  per
anno dalla Scuola. 
 
   Art. 47. - L'esame di diploma in farmacia si da'  in  due  sedute,
una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno. 
 
  Alla fine del terzo anno il candidato  deve  superare  le  seguenti
prove: 
 
  a) un'analisi di chimica qualitativa, che  il  candidato  eseguisce
nel laboratorio di chimica farmaceutica, presenti  due  o  un  membro
della  Commissione  esaminatrice,  alla  quale  ne  rende  conto  con
apposita relazione scritta; 
 
  b) un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati
dall'estrazione a sorte) da  eseguirsi  nel  laboratorio  di  chimica
farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore; 
 
  c) una  prova  orale  nella  quale  il  candidato  e'  tenuto  alla
discussione degli  esami  precedenti  ed  a  rispondere  a  qualunque
interrogazione  sui  soggetti   piu'   comuni   e   piu'   importanti
dell'analisi chimica. 
 
  Il candidato non puo' essere ammesso alla prova  orale  se  non  ha
superato le due prove pratiche. 
 
  Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame
pratico, nel quale dimostri conoscenza dei medicamenti, delle  droghe
e delle piante medicinali e deve rispondere sull'arte  di  ricettare,
sulla  farmacopea  e  sulla  legislazione  sanitaria  in  quanto   ha
attinenza con la farmacia. 
 
   Art. 48. - La Commissione  per  la  prima  parte  degli  esami  di
diploma in farmacia alla fine del terzo anno e' costituita da  almeno
sette membri, tra i quali debbono  essere  sempre  il  Preside  della
Scuola, presidente, i professori di chimica generale e inorganica, di
chimica  farmaceutica  e   tossicologica,   di   materia   medica   e
farmacologia ed un libero docente. 
 
  Per l'esame pratico, da sostenersi alla fine del quarto anno,  alla
Commissione costituita  come  al  precedente  comma  si  aggiunge  il
professore di botanica e un provetto farmacista. 
 
  Mancando uno dei professori ufficiali delle  materie  indicate  nel
primo comma od essendo lo stesso Preside insegnante di una  di  esse,
il Rettore, udito il Preside della Scuola, puo'  scegliere  un  altro
professore ufficiale insegnante nella Scuola, che nel caso dell'esame
di  diploma  in  farmacia  deve  essere  preferibilmente  quello   di
botanica. 
 
   Art. 49. - I laureati in chimica pura, che aspirano alla laurea in
chimica e farmacia, sono ammessi al quarto anno purche' comprovino di
avere seguito  per  un  anno  il  corso  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica; i laureati in chimica industriale ed in  agraria  sono
ammessi al terzo anno; i laureati in fisica, in scienze naturali,  in
medicina e chirurgia ed  in  ingegneria  civile  ed  industriale,  al
secondo anno; i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo
anno. La Scuola, tenuto conto degli  studi  compiuti  e  degli  esami
superati, determina il  numero  minimo  degli  insegnamenti  e  delle
esercitazioni che, caso per caso, devono  essere  seguiti  e  formare
oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi. 
 
  In ogni caso i richiedenti devono essere  forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso. 
 
   Art. 50. - I laureati in chimica  che  aspirano  a  conseguire  la
laurea in farmacia, possono essere ammessi al  terzo  anno.  Anche  i
diplomati in farmacia possono essere iscritti al terzo anno del corso
per la laurea in farmacia. 
 
  In ogni caso i richiedenti devono essere  forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso. 
 
   Art. 51. - I laureati in chimica possono essere iscritti al quarto
anno del corso per il diploma  in  farmacia,  qualora  comprovino  di
avere seguito  per  un  anno  il  corso  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica; in caso contrario sono ammessi al terzo anno. 
 
  I laureati in chimica industriale, in agraria, in ingegneria civile
ed industriale, possono essere iscritti al terzo anno di corso per il
diploma in farmacia, qualora comprovino di aver seguito per  un  anno
il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; in  caso  contrario
sono ammessi al secondo anno. 
 
  I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia,
in veterinaria, possono essere iscritti al secondo anno. 
 
  In ogni caso i richiedenti devono essere  forniti  del  diploma  di
maturita' classica o scientifica conseguito tanti anni  prima  quanti
sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 26 ottobre 1933 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1934 - Anno XII 
 
  Atti del Governo, registro 345, foglio 3. - Mancini.