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REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2263

Trasformazione del Regio istituto tecnico «Ottavio Colecchi» di Aquila in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri. (033U2263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-3-1934
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,  e   successive
modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e  dei
Convitti Nazionali; 
 
  Visto  il  R.  decreto   30   aprile   1924,   n.   965,   relativo
all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media; 
 
  Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo  stato
dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria
e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione; 
 
  Visto  il  R.  decreto  4  maggio  1925,  n,  653,   e   successive
modificazioni, relativo agli alunni,  gli  esami  e  le  tasse  negli
istituti medi di istruzione; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  3  agosto  1931,  n.  1069,  contenente
disposizioni sugli Istituti medi di istruzione; 
 
  Vista  la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,   sul   riordinamento
dell'istruzione media tecnica; 
 
  Visto  il  R.  decreto   15   maggio   1933,   n.   491,   relativo
all'approvazioine dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti  di
materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica; 
 
  Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto
14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto, con quello per finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il R. Istituto tecnico «Ottavio Colecchi» di Aquila a decorrere dal
1°  ottobre  1933  -  XI  e'  trasformato  in  R.  Istituto   tecnico
commerciale e per geometri. 
 
  A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931,  n.  889,  esso  e'
riconosciuto  come  Ente  dotate  di  personalita'  giuridica  e   di
autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla  vigilanza  del
Ministero dell'educazione nazionale. 
 
  E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale
e per geometri «Ottavio Colecchi» di Aquila, visto e firmato d'ordine
Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque netti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI 
 
                         VITTORIO EMANUELE, 
 
                                                       Ercole - Jung. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1933 Anno XI 
 
    Atti del Governo, registro 338, foglio 91. - MANCINI.