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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2104

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano. (032U2104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-7-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo  statuto  della  Regia  scuola  d'ingegneria  di  Milano,
approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1829, e  modificato  con
R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1281; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 ed 86 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928,  n.
1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano,  approvato  e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  E' soppresso l'art. 3. In conseguenza di tale soppressione e  delle
aggiunte che saranno disposte  e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Prima  dell'art.  1,   all'indicazione   «Titolo   I,   ordinamento
didattico»  e'  aggiunta  l'indicazione  «Capo   I   -   Disposizioni
generali». 
 
 
                               Art. 1. 
 
  - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Regia scuola d'ingegneria di Milano ha per  fine  di  impartire
l'istruzione  scientifica,  tecnica  ed  artistica   necessaria   per
conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria  industriale
meccanica,  in  ingegneria   industriale   chimica,   in   ingegneria
industriale elettrotecnica ed in architettura e di  perfezionare  nei
diversi rami dell'ingegneria i laureati in ingegneria». 
 
  Art. 2. 
 
  - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Tanto  gli  studi  d'ingegneria  che  quelli  di  architettura  si
compiono in cinque anni e sono divisi in due periodi: uno biennale di
studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione». 
 
  Dopo l'art. 3 (gia'  4)  e'  inserita  l'indicazione:  «Capo  II  -
Disposizioni particolari per gli studi della Scuola d'ingegneria » ed
e' inoltre inserito il seguente articolo: 
 
  «Art. 4. - Possono essere ammessi al  primo  anno  dei  biennio  di
studi propedeutici d'ingegneria coloro che sono  forniti  dei  titoli
prescritti dal R. decreto 30 settembre 1923; n.  2102,  e  successive
modificazioni. 
 
  Possono essere ammessi al primo anno del triennio  di  applicazione
d'ingegneria coloro i quali abbiano superato l'esame di  licenza  dal
biennio propedeutico, secondo le norme de R. decreto-legge 14  giugno
1928, n. 1590». 
 
  Art. 5. 
 
  - E' sostituito dai due seguenti: 
 
  «Art. 5.  -  Le  materie  d'insegnamento  obbligatorie  de  biennio
propedeutico d'ingegneria sono le seguenti: 
 
  Analisi matematica (I e II); 
 
  2. Geometria analitica e proiettiva; 
 
  3. Geometria descrittiva (I e II); 
 
  4. Fisica sperimentale (I e II); 
 
  5. Chimica generale inorganica con elementi di organica; 
 
  6. Disegno d'ornato; 
 
  7. Meccanica razionale; 
 
  8. Elementi di disegno di architettura; 
 
  9. Mineralogia; 
 
  10. Geologia; 
 
  11. Tedesco o inglese (corsi - biennali); 
 
  12. Chimica organica. 
 
  Gli esami delle materie dal numero I al numero 8  sono  obbligatori
per l'ammissione all'esame di licenza. Quelli di cui ai numeri 9,  10
e  11  possono  essere  sostenuti  anche  durante  il   triennio   di
applicazione. L'esame di cui al n.  12,  che  puo'  essere  sostenuto
anche nel triennio di applicazione, e' obbligatorio soltanto per  gli
allievi ingegneri industriali chimici e meccanici.  Gli  allievi  che
hanno compiuto il biennio presso altre Scuole e non hanno seguito  il
corso separato di chimica organica, devono  frequentarlo  durante  il
primo anno di applicazione. 
 
  Art. 6. 
 
  - Le materie d'insegnamento e relative esercitazioni  nel  triennio
di scienze tecniche ed applicative d'ingegneria sono le seguenti: 
 
  1. Meccanica applicata alle costruzioni; 
 
  2. Meccanica applicata alle macchine; 
 
  3. Fisica tecnica; 
 
  4. Elementi di elettrotecnica; 
 
  5. Disegno di architettura; 
 
  6. Materiali da costruzione; 
 
  7. Agraria; 
 
  8. Storia dell'arte; 
 
  9. Topografia e geodesia (I e II); 
 
  10. Tecnica delle costruzioni; 
 
  11. Macchine termiche e idrauliche; 
 
  12. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I e II); 
 
  13. Architettura pratica (I e II); 
 
  14. Igiene applicata all'ingegneria; 
 
  15. Economia rurale ed estimo; 
 
  16. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso; 
 
  17. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario; 
 
  18. Ponti e grandi strutture speciali; 
 
  19. Tecnica urbanistica; 
 
  20. Materie giuridiche. 
 
  Triennio per gli allievi ingegneri industriali meccanici: 
 
  1. Meccanica applicata alle costruzioni; 
 
  2. Meccanica applicata alle macchine; 
 
  3. Fisica tecnica; 
 
  4. Elementi di elettrotecnica; 
 
  5. Disegno di macchine; 
 
  6. Chimica analitica; 
 
  7. Materiali da costruzione; 
 
  8. Topografia; 
 
  9. Economia politica e industriale; 
 
  10. Tecnica delle costruzioni; 
 
  11. Macchine termiche e idrauliche; 
 
  12. Costruzione delle macchine; 
 
  13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I); 
 
  14. Chimica industriale (I e II); 
 
  15. Tecnologia e impianti industriali (I e II); 
 
  16. Ponti e grandi strutture speciali; 
 
  17. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso; 
 
  18. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario; 
 
  19. Metallurgia e miniere; 
 
  20. Costruzioni aeronautiche; 
 
  21. Igiene applicata all'ingegneria; 
 
  22. Costruzione dei motori termici ed idraulici. 
 
  Triennio per gli allievi ingegneri industriali chimici: 
 
  1. Meccanica applicata alle costruzioni; 
 
  2. Meccanica applicata alle macchine; 
 
  3. Fisica tecnica; 
 
  4. Elementi di elettrotecnica; 
 
  5. Chimica analitica; 
 
  6. Disegno di macchine; 
 
  7. Materiale da costruzione; 
 
  8. Topografia; 
 
  9. Economia politica e industriale; 
 
  10. Tecnica delle costruzioni; 
 
  11. Macchine termiche e idrauliche; 
 
  12. Costruzione delle macchine; 
 
  13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I); 
 
  14. Tecnologie e Impianti industriali (I e II); 
 
  15. Chimica industriale (I e II); 
 
  16. Macchinario delle industrie chimiche (I e II); 
 
  17. Chimica fisica e metallurgica; 
 
  18. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili; 
 
  19. Analisi chimica industriale (I e II); 
 
  20. Elettrochimica ed elettrometallurgia; 
 
  21. Tecnologie elettrochimiche; 
 
  22. Chimica delle sostanze coloranti; 
 
  23. Metallurgia e miniere; 
 
  24. Igiene applicata all'ingegneria; 
 
  25. Chimica agraria; 
 
  26. Chimica dei prodotti di fermentazione. 
 
  Gli allievi hanno facolta' di limitare a tre i corsi  indicati  coi
nn. 21 22, 23, 25, 26; nella detta eventuale  limitazione  la  scelta
dei tre corsi deve ottenere il consenso preventivo della direzione. 
 
  Triennio per gli allievi ingegneri industriali elettrotecnici: 
 
  1. Meccanica applicata alle costruzioni; 
 
  2. Meccanica applicata alle macchine; 
 
  3. Fisica tecnica; 
 
  4. Elementi di elettrotecnica; 
 
  5. Disegno di macchine; 
 
  6. Chimica analitica; 
 
  7. Materiali da costruzione; 
 
  8. Topografia; 
 
  9. Economia politica ed industriale; 
 
  10. Tecnica delle costruzioni; 
 
  11. Macchine termiche e idrauliche; 
 
  12. Costruzione delle macchine; 
 
  13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I); 
 
  14. Tecnologie e impianti industriali (I); 
 
  15. Elettrotecnica generale (I e II); 
 
  16. Tecnologie elettriche (I e II); 
 
  17. Costruzioni idroelettriche; 
 
  18. Elettrochimica ed elettrometallurgia; 
 
  19. Misure elettriche di laboratorio; 
 
  20. Costruzioni elettromeccaniche; 
 
  21. Trazione e in particolare trazione elettrica; 
 
  22. Metallurgie e miniere; 
 
  23. Igiene applicata all'ingegneria; 
 
  24. Costruzione dei motori termici ed idraulici. 
 
  Dopo i predetti articoli 5 e 6 e' inserita l'indicazione: «Capo III
-  Disposizioni  particolari  per  gli  studi   della   Facolta'   di
architettura» e sono inoltre inseriti i seguenti cinque articoli: 
 
  «Art. 7. - Possono essere ammessi al  primo  anno  del  biennio  di
studi propedeutici di  architettura  coloro  che  siano  forniti  dei
titoli indicati al primo comma dell'art. 4  o  che  abbiano  superato
l'esame di maturita' artistica. 
 
  Possono essere ammessi al primo anno del triennio  di  applicazione
di architettura coloro i quali abbiano preso  iscrizione  e  superato
gli esami in  tutte  le  materie  del  biennio  di  cui  all'articolo
seguente. 
 
  Art. 8. 
 
  - Le materie d'insegnamento obbligatorie nel  biennio  propedeutico
di architettura sono le seguenti: 
 
  I Anno: 
 
  1. Analisi  matematica  I  (introduzione  al  calcolo  e  geometria
analitica); 
 
  2. Geometria proiettiva e descrittiva; 
 
  3. Disegno architettonico ed elementi di composizione I; 
 
  4. Storia dell'arte e stili dell'architettura I; 
 
  5. Disegno dal vero; 
 
  6. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione; 
 
  7. Lingue estere. 
 
  II Anno: 
 
  1. Analisi matematica II (calcolo infinitesimale); 
 
  2. Meccanica e statica grafica; 
 
  3. Applicazioni della geometria descrittiva; 
 
  4. Disegno architettonico ed elementi di composizione II; 
 
  5. Storia dell'arte e stili dell'architettura II; 
 
  6. Elementi costruttivi; 
 
  7. Rilievo dei monumenti; 
 
  8. Mineralogia e geologia applicata; 
 
  9. Plastica; 
 
  10. Lingue estere. 
 
  La frequenza e gli esami di lingue estere e di meccanica e  statica
grafica non  sono  necessari  per  l'ammissione  al  triennio  per  i
provenienti da altre Facolta' o Scuole di architettura. 
 
  Art. 9. 
 
  -  Le  materie  d'insegnamento   obbligatorie   per   il   triennio
d'applicazione di architettura sono le seguenti: 
 
  III Anno: 
 
  1. Scienza delle costruzioni; 
 
  2. Fisica generale e tecnica; 
 
  3. Architettura pratica I (caratteri distributivi degli edifici); 
 
  4. Composizione architettonica I; 
 
  5. Prospettiva I; 
 
  6. Materiali da costruzione. 
 
  IV Anno: 
 
  1. Tecnica delle costruzioni I; 
 
  2. Topografia e costruzioni stradali; 
 
  3. Impianti tecnici; 
 
  4. Organismi e forme dell'architettura I (carattere  storico  degli
edifici); 
 
  5. Composizione architettonica II; 
 
  6. Prospettiva II (scenografia, giardino); 
 
  7. Decorazione e figura I; 
 
  8. Architettura pratica II (edilizia popolare). 
 
  V Anno: 
 
  1. Tecnica delle costruzioni II; 
 
  2. Estimo ed esercizio professionale; 
 
  3. Materie giuridiche; 
 
  4. Tecnica urbanistica; 
 
  5. Organismi e forme dell'architettura II (restauro dei monumenti); 
 
  6. Composizione architettonica III; 
 
  7. Decorazione e figura (ammobigliamento); 
 
  8. Igiene edilizia. 
 
  Art. 10. 
 
  - Per gli studenti che provengano da un anno di corso  del  biennio
propedeutico agli studi d'ingegneria senza aver  superato  tutti  gli
esami di profitto o da uno degli anni  di  corso  della  Facolta'  di
scienze, il consiglio di Facolta', tenuto conto degli studi  compiuti
e degli esami superati, determina, caso per caso,  a  quale  dei  due
primi anni della Facolta' possano essere iscritti, quali insegnamenti
debbano seguire e quali esami debbano superare. 
 
  Gli studenti che abbiano  compiuto  il  biennio  propedeutico  agli
studi d'ingegneria e ne abbiano superato tutti gli esami di  profitto
sono ammessi al secondo anno con l'obbligo di iscrizione e  di  esami
per gl'insegnamenti scientifici ed artistici che saranno indicati dal
consiglio di Facolta' prima di essere ammessi a sostenere  gli  esami
del 3° anno e di essere iscritti al 4°. 
 
  I laureati in ingegneria sono iscritti  al  4°  anno  con  dispensa
dagli esami di tutte le  materie  scientifiche  e  con  l'obbligo  di
sostenere le prove artistiche anche del 1° biennio,  a  giudizio  del
consiglio di Facolta'. 
 
  A norma dell'art. 81 del R. decreto  31  dicembre  1923,  n.  3123,
sull'ordinamento dell'istruzione artistica, gli studenti che  abbiano
superato gli esami del biennio del  corso  Speciale  di  architettura
presso la Regia accademia di belle arti sono ammessi al 3° anno della
Facolta' con dispensa dagli esami  sulle  materie  artistiche  e  con
l'obbligo di superare gli esami sulle  materie  scientifiche  del  1°
biennio di cui siano in difetto, prima di essere ammessi  agli  esami
del 3° anno e di essere iscritti al 4°. 
 
  Art. 11. 
 
  - A coloro che siano in  possesso  del  diploma  di  professore  di
disegno architettonico, rilasciato da una Regia  accademia  di  belle
arti, purche' muniti del diploma di maturita' artistica,  classica  o
scientifica, sara' applicata la disposizione di cui all'ultimo  comma
dell'articolo precedente». 
 
  Art. 12 (gia' 6). E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli esami si sostengono di regola  separatamente  per  le  singole
materie obbligatorie indicate negli articoli 5, 6, 8 e 9. Tuttavia il
consiglio della Scuola o della Facolta' alla  fine  di  ciascun  anno
accademico puo' stabilire  aggruppamenti  di  materie  per  le  quali
nell'anno successivo vi  sara'  un  unico  esame,  annunziandoli  nel
manifesto a  stampa  di  cui  all'art.  3  del  regolamento  generale
universitario. 
 
  Lo studente conserva pero' il diritto di sostenere  gli  esami  per
singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti  nell'anno  in
cui fu iscritto nella Scuola o nella Facolta'. 
 
  Le Commissioni di esame sono nominate dal preside  della  Scuola  o
della Facolta' 
 
  I membri di ogni Commissione sono almeno tre tra cui  i  professori
delle relative materie e un libero docente o cultore di esse». 
 
  Art. 14 (gia' 9). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «L'esame di laurea in ingegneria consiste nello svolgimento  di  un
progetto  specifico,  o  lavoro  scientifico  sperimentale,  per   un
determinato ramo d'ingegneria, redatto dal candidato nell'ultimo anno
di corso, e in una discussione orale. 
 
  L'esame di laurea in architettura consiste nella  redazione  di  un
progetto di architettura, completo nei riguardi del  l'arte  e  della
tecnica, svolto  dal  candidato  nell'ultimo  anno  di  corso;  nella
esecuzione di due prove grafiche  estemporanee,  svolte  ciascuna  in
otto ore di tempo su argomento di architettura,  l'una  di  carattere
prevalentemente  artistico,  l'altra  di  carattere   prevalentemente
tecnico attinente alla scienza delle costruzioni ed entrambe su  tema
scelto dal candidato fra  due  proposti  dalla  Commissione;  in  una
discussione orale sul progetto, sulle due prove estemporanee 
 
  e in genere su tutte le materie d'insegnamento». 
 
  Art. 15 (gia' 10). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono  nominate
dal  direttore  della  Scuola  su  proposta  dei  rispettivi  presidi
distintamente per gli allievi  ingegneri  civili,  per,  gli  allievi
ingegneri industriali, per gli allievi architetti». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 333, foglio 164. - Mancini.