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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2095

Modifiche allo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma. (032U2095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 29-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia scuola superiore di  architettura  di
Roma, approvato con R.  decreto  13  ottobre  1927,  numero  2837,  e
modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2478,  e  30  ottobre
1930, n. 1755; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia scuola predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola superiore di  architettura  di  Roma,
approvato e modificato con i Regi decreti anzidetti, e' ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 1. - Gli ultimi tre commi sono sostituiti dal seguente: 
 
  «Il corso degli studi si svolge in cinque anni ed e' diviso  in  un
biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione». 
 
   Art. 2. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gl'insegnamenti costitutivi del corso quinquennale per  la  laurea
in architettura sono i seguenti: 
 
  I anno: 
 
  1. Analisi matematica - I  (introduzione  al  calcolo  e  geometria
analitica); 
 
  2. Geometria proiettiva e descrittiva; 
 
  3. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione; 
 
  4. Storia dell'arte - I; 
 
  a. Stili dell'architettura - I; 
 
  6. Elementi costruttivi; 
 
  7. Disegno dal vero; 
 
  8. Disegno architettonico ed elementi di composizione - I. 
 
  II anno: 
 
  1. Analisi matematica - II (calcolo infinitesimale); 
 
  2. Applicazioni della geometria descrittiva; 
 
  3. Mineralogia e geologia applicata; 
 
  4. Storia dell'arte - II; 
 
  5. Stili dell'architettura - II; 
 
  6. Rilievo dei monumenti; 
 
  7. Disegno architettonico ed elementi di composizione - II; 
 
  8. Plastica ornamentale. 
 
  III anno: 
 
  1. Meccanica razionale; 
 
  2. Fisica generale e tecnica; 
 
  3. Igiene edilizia; 
 
  4. Caratteri degli edifici; 
 
  5. Decorazione pittorica; 
 
  6. Composizione architettonica - I; 
 
  7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I; 
 
  IV anno: 
 
  1. Scienza delle costruzioni - I; 
 
  2. Impianti tecnici; 
 
  3. Materie giuridiche ed economiche; 
 
  4. Estimo ed esercizio professionale dell'architettura; 
 
  5. Arredamento e decorazione interna; 
 
  6. Composizione architettonica - II; 
 
  7. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II; 
 
  V anno: 
 
  1. Scienza delle costruzioni II; 
 
  2. Tecnica delle costruzioni civili; 
 
  3. Topografia e costruzioni stradali; 
 
  4. Urbanistica; 
 
  5. Restauro dei monumenti; 
 
  6. Scenografia; 
 
  7. Composizione architettonica - III». 
 
  Dopo il detto articolo sono aggiunti i due seguenti,  modificandosi
in conseguenza di tale aggiunzione e delle altre che saranno disposte
la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti: 
 
  «Art.  3.  -  Durante  il  corso  di  composizione   architettonica
dell'ultimo anno ciascun allievo dovra' svolgere un progetto completo
nei riguardi dell'arte e della tecnica, da presentarsi  all'esame  di
laurea». 
 
  «Art. 4. - I corsi  di  analisi  matematica  (I  e  II),  geometria
proiettiva e  descrittiva,  applicazioni  di  geometria  descrittiva,
storia dell'arte (I e II), elementi costruttivi, chimica generale  ed
applicata  ai  materiali  da  costruzione,  mineralogia  e   geologia
applicata, meccanica razionale, fisica generale e tecnica,  caratteri
degli edifici, stili dell'architettura  (I  e  II)  igiene  edilizia,
scienza delle costruzioni (I e II), topografia e costruzioni stradali
impianti tecnici,  urbanistica,  estimo  ed  esercizio  professionale
dell'architettura, materie giuridiche ed  economiche,  avranno  nello
svolgimento   della   parte   teorica   e   cattedratica    carattere
istituzionale». 
 
   Art. 5 (gia' 3). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Il  Consiglio  della  Scuola,  all'inizio  dell'anno   accademico,
coordina ed approva i programmi e gli orari dei vari corsi». 
 
  Dopo l'art. 7 (gia' 5) sono inseriti i seguenti: 
 
  «Art. 8. - I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono,
entro  il  mese  di  maggio  dell'anno  precedente,   presentare   in
segreteria il programma relativo, fornendo la prova  di  possedere  i
mezzi  necessari  quando   si   tratti   d'insegnamento   di   natura
sperimentale o dimostrativa. Per i liberi docenti, che per  la  prima
volta intendono  svolgere  un  corso  nella  Scuola,  il  termine  di
presentazione del programma e' protratto al 30 settembre». 
 
  «Art. 9. - I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati
tempestivamente dal Consiglio della Scuola, il quale li coordina  con
quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie,  dichiarando
pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma  e  per  il
numero delle ore  settimanali  di  lezioni  e  di  esercizi,  giudica
corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime  discipline.  Quando
trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica
se  i  liberi  docenti  dispongano  dei  locali   e   del   materiale
scientifico-didattico necessari. 
 
  Al termine dell'anno accademico il Consiglio della  Scuola  segnala
al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza,
ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604». 
 
   Art. 11 (gia' 7). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «I provenienti dal biennio propedeutico d'ingegneria non possono in
ogni caso essere ammessi che al 2° anno, salvo dispensa  dagli  esami
di discipline scientifiche». 
 
  Dopo l'art. 11 (gia' 7) e' inserito il seguente: 
 
  «Art. 12. - In conformita' delle disposizioni di  cui  all'art.  81
del  R.  decreto  31  dicembre  1923,   n.   3123,   sull'ordinamento
dell'istruzione artistica, coloro  che  abbiano  superato  gli  esami
finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie
accademie di belle arti,  e  coloro  che  posseggono  il  diploma  di
professore di disegno architettonici, purche' siano al  tempo  stesso
muniti della maturita'  classica  o  scientifica  o  artistica,  sono
ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli
esami delle materie artistiche del biennio. 
 
  Essi, pero', non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del
terzo anno, ne' essere iscritti  al  quarto,  se  prima  non  abbiano
superato tutti gli esami delle materie del biennio,  delle  quali,  a
giudizio del Consiglio della Scuola, siano in difetto». 
 
   Art. 15 (gia' 10). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Coloro,  che  nel  triennio  di  applicazione  intendono   variare
l'ordine degli studi, sono tenuti  a  farne  domanda  all'atto  della
iscrizione ad ogni anno». 
 
   Art. 21 (gia' 16). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Nel biennio gli esami delle seguenti materie: 
 
  analisi  matematica  -  I  (introduzione  al  calcolo  e  geometria
analitica); 
 
  geometria proiettiva e descrittiva; 
 
  stili dell'architettura - I; 
 
  chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione; 
 
  debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie: 
 
  analisi matematica - II (calcolo infinitesimale); 
 
  applicazioni della geometria descrittiva; 
 
  stili dell'architettura - II; 
 
  mineralogia e geologia applicata. 
 
  Parimenti  l'esame  di  disegno  architettonico  ed   elementi   di
composizione I deve precedere quelli  di  disegno  architettonico  ed
elementi di composizione II e di rilievo dei monumenti. 
 
  Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie: 
 
  meccanica razionale; 
 
  fisica generale e tecnica; 
 
  decorazione pittorica; 
 
  composizione architettonica - I; 
 
  scienza delle costruzioni; 
 
  composizione architettonica - II; 
 
  caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I; 
 
  debbono precedere rispettivamente gli esami di: 
 
  scienza delle costruzioni; 
 
  impianti tecnici; 
 
  arredamento e decorazione interna; 
 
  composizione architettonica - II; 
 
  tecnica delle costruzioni civili; 
 
  composizione architettonica - III; 
 
  caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II. 
 
  Parimenti l'esame  di  caratteri  degli  edifici  dovra'  precedere
quello di estimo ed esercizio professionale dell'architettura; e  gli
esami di caratteri degli  edifici,  composizione  architettonica  II,
igiene edilizia, dovranno precedere quello di urbanistica». 
 
   Art. 22 (gia' 17). - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Le classifiche degli esami nelle materie aventi  le  esercitazioni
come parte essenziale, avranno prevalentemente per base  il  giudizio
sui lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno  accademico;  mentre
alle prove  pratiche  e  grafiche  si  attribuira'  un  carattere  di
complemento e di controllo». 
 
  Dopo l'art. 25 (gia' 20) e' inserito il  «Titolo  III  -  Corso  di
perfezionamento  per  lo  studio  dei  monumenti»  con  il   relativo
programma contenuto nei seguenti articoli 26, 27 e 28,  modificandosi
in conseguenza la numerazione del titolo successivo: 
 
  «Art. 26. - E' istituito presso la Regia scuola di architettura  un
corso di perfezionamento per lo studio dei monumenti avente per scopo
generale la conoscenza artistica e la cultura storica e  tecnica  con
criteri  scientifici  sull'architettura  monumentale,  e  per   scopo
specifico la preparazione del personale di architetti per gli  uffici
della Regia sopraintendenza ai monumenti. 
 
  La durata del corso e' di un anno e ad esso potranno partecipare  i
laureati in architettura. 
 
  Le  materie  che  compongono  il  corso  sono   le   seguenti,   in
prosecuzione ed a complemento di quelle impartite nella Scuola: 
 
  studio storico-tecnico-artistico dei monumenti; 
 
  nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici; 
 
  rilievi e restauro dei monumenti. 
 
  I predetti  studi  possono  essere  integrati  da  brevi  corsi  di
Conferenze su nozioni legislative riguardanti  le  belle  arti  e  su
altri speciali argomenti, da visite ed escursioni. 
 
  Dopo gli esami speciali delle singole materie gl'iscritti al  corso
sostengono un esame  finale,  consistente  in  una  tesi,  illustrata
oralmente dal candidato. A coloro  che  superano  detto  esame  viene
rilasciato uno speciale diploma». 
 
  «Art. 27. - Le Commissioni giudicatrici degli esami di  profitto  e
di quelli finali sono composte rispettivamente di  tre  e  di  cinque
membri scelti fra i professori o cultori delle discipline  del  corso
di perfezionamento». 
 
  «Art. 28. - Per l'iscrizione al corso di perfezionamento e'  dovuta
una tassa d'iscrizione di L. 300 ed all'erario la tassa di diploma di
L. 200». 
 
  Dopo l'art. 33 (gia' 25) sono soppressi l'indicazione «Disposizioni
transitorie» e l'articolo che le contiene. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° giugno 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 333, foglio 5. - Mancini.