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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2092

Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna. (032U2092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Bologna, approvato con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2470, e modificato con Regi decreti 12
ottobre 1927, n. 2227, 4 settembre 1930, n. 1312 e 1°  ottobre  1931.
n. 1778; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Bologna,  approvato   e
modificato con  i  Regi  decreti  sopra  indicati,  e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 77 e da 180 a 185. 
 
  In conseguenza della soppressione dei  suddetti  articoli  e  delle
aggiunte che saranno disposte, e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art. 2. - L'ultima parte dell'articolo,  relativa  alle  lauree  e
diplomi che si conseguono presso la Scuola di farmacia, e' sostituita
dalla seguente: 
 
  «laurea in chimica e farmacia, durata del corso 4 anni, piu' uno di
pratica farmaceutica; 
 
  laurea in farmacia, durata del corso 4 anni, compreso il periodo di
pratica; 
 
  diploma in farmacia, durata del corso 3 anni, piu' uno  di  pratica
farmaceutica ». 
 
   Art. 3. - I. La denominazione « Seminari » e' modificata in quella
di « Istituti ». 
 
  La denominazione stessa  s'intende  modificata  quante  volte  essa
ricorre nelle varie disposizioni dello statuto. 
 
  II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della  Facolta'  di
Medicina e chirurgia e' soppressa la « Scuola di  perfezionamenti  in
patologia coloniale, 1 anno ». 
 
   Art. 4. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « L'insegnamento per ogni  materia  si  svolge  di  regola  in  tre
lezioni settimanali di un'ora ciascuna in giorni distinti ». 
 
   Art. 16. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Lo studente che si e' presentato ad un esame con  esito  negativo
non puo' essere  ammesso  allo  stesso  esame  che  in  una  sessione
successiva ». 
 
   Art. 18. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Non e' consentita alcun'altra sessione di esami ». 
 
   Art. 20. - I. Nel 1° comma e' soppressa la parola « almeno ». 
 
  II. Nel 2° comma, le parole « Nel  caso  »  sono  sostituite  dalle
parole: « Solo nel caso ». 
 
   Art. 21. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Nella valutazione finale degli esami  di  profitto  deve  tenersi
conto della cultura generale del  candidato  e  della  sua  maturita'
intellettuale ». 
 
   Art. 27. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « I direttori delle Scuole post-universitarie  di  perfezionamento,
ove non  siano  tali  di  diritto  come  titolari  di  ruolo  di  una
determinata cattedra, sono nominati anno per anno dalla Facolta' alla
quale le Scuole stesse sono aggregate e sono rieleggibili. 
 
  Il   Consiglio   dei   professori   di   ciascuna   delle    Scuole
post-universitarie  di  perfezionamento  e'  costituito  da  tutti  i
docenti che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento ». 
 
   Art. 28. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento sono ammessi  i
laureati nelle rispettive Facolta' o Scuole. 
 
  I laureati che vi  aspirano  debbono,  nei  termini  regolamentari,
presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e
corredata del certificate di nascita, del  certificato  di  laurea  e
delle quietanze del pagamento delle tasse,  sopratasse  e  contributi
relativi. 
 
  Il numero degl'iscritti verra' ogni anno determinato dal  Consiglio
di ciascuna Scuola su parere della Facolta' ». 
 
   Art. 33. - I. Nel 1° comma sono soppresse le parole «  ....  e  le
tasse di diploma ». 
 
  II. - Dopo il 1° comma e' inserito il seguente: 
 
  « La tassa di diploma e' fissata in L. 200 ». 
 
   Art. 36. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola puo' esonerare  da
una parte degli anni di studio prescritti per  il  conseguimento  del
diploma quei laureati i quali presentino particolari titoli di studio
acquisiti  dopo  la  laurea.  L'esonero,  ove  non  sia  diversamente
disposto nell'ordinamento di ciascuna Facolta' o Scuola,  non  potra'
superare la meta' degli anni di corso stabiliti per ciascuna  Scuola.
Soltanto in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati,
o per una singolare maturita' didattica, scientifica o professionale,
l'esonero potra' essere maggiore od anche totale,  ma  dovra'  essere
approvato dal Senato accademico su relazione motivata  del  Consiglio
della Scuola ». 
 
   Art. 39. - I. Nell'insegnamento di « diritto e procedura penale »,
di cui al n. 6, sono soppresse le parole: « .... o triennale ». 
 
  II. La denominazione dell'insegnamento di « statistica metodologica
e demografica », di cui al n.  22,  e'  modificata  in  quella  di  «
statistica ». 
 
   Art. 40. - Nel 1° e 2° periodo del 2° comma, alle parole:  «  ....
in altre Facolta' » sono aggiunte le parole « .... o Scuole ». 
 
   Art. 43. - Le parole: « .... materie nn. 14 e 24 » sono sostituite
con le parole: « .... materie nn. 14, 21 e 24 ». 
 
   Art. 71 - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla  Facolta'  di  giurisprudenza  e'  annesso  un  istituto  di
applicazione forense, il  quale  si  propone  di  corrispondere  alle
esigenze teoriche e pratiche della preparazione  all'esercizio  della
professione forense. 
 
  L'Istituto funziona ai fini dell'art. 8 del R.  decreto  26  agosto
1926, n. 1638 ». 
 
   Art. 73. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « L'istituto e' retto  da  un  direttore  nominato  dalla  Facolta'
giuridica, tra i suoi membri e da due consiglieri nominati uno  dalla
stessa Facolta' ed uno dalla  Commissione  Reale  degli  avvocati  di
Bologna. 
 
  Il direttore e i due consiglieri durano in  carica  un  triennio  e
sono rieleggibili ». 
 
   Art. 76. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Presso  l'istituto  si  tengono  anche,  secondo  l'opportunita',
conferenze od esercitazioni speciali nelle seguenti discipline: 
 
  legislazione finanziaria; 
 
  diritto internazionale privato; 
 
  ordinamento della proprieta' fondiaria; 
 
  ordinamento giuridico del lavoro; 
 
  diritto matrimoniale; 
 
  ricerche di archivio e collazione di documenti; 
 
  arte notarile; 
 
  amministrazione fallimentare; 
 
  contabilita' di aziende private e di enti pubblici ». 
 
   Art. 81 (gia' 82). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il funzionamento dell'istituto  e'  regolato  da  apposite  norme
deliberate  dalla  Facolta'  giuridica  su  proposta  del   Consiglio
direttivo ed approvato con decreto del rettore della universita' ». 
 
   Art. 83 (gia' 84). - All'elenco degl'insegnamenti  della  Facolta'
di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: 
 
  « 29. lingua e letteratura spagnuola; 
 
  30. storia del risorgimento italiano; 
 
  31. numismatica ». 
 
   Art. 94 (gia' 95). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla Facolta' di lettere e filosofia sono aggregati  le  seguenti
Scuole di perfezionamento ai sensi dell'art. 2,  lettera  c)  del  R.
decreto 30 settembre 1923, n. 2102: 
 
  a) Scuola di lingue e letterature francese e tedesca; 
 
  b) Scuola di archeologia ed antichita' italiche; 
 
  c) Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna; 
 
  d) Scuola di biblioteconomia e di archivistica. 
 
  Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse di esami
di profitto e di diploma sono corrisposte nella misura fissata  dalla
legge per la Facolta' di lettere e  filosofia,  salvo  la  Scuola  di
biblioteconomia ed archivistica per la quale sono fissate in  L.  150
complessive ». 
 
   Art.  102  (gia'  103).  -  I.  Nell'elenco  degl'insegnamenti  e'
aggiunto, col n. 25, quello di « storia della medicina ». 
 
  II. E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art. 112 (gia' 113). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Egli presiede  il  Consiglio  della  Scuola  costituito  a  norma
dell'art. 27, vigila sul buon funzionamento di essa ed  e'  tenuto  a
dare comunicazione al preside della Facolta' medica e  chirurgica  di
tutti gli atti e di tutte  le  deliberazioni  del  Consiglio  da  lui
presieduto ». 
 
   Art. 114 (gia' 115). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il Consiglio della Scuola puo' esonerare da una parte degli  anni
di studio, prescritti dallo statuto per il conseguimento del  diploma
nelle singole Scuole, quei  laureati  in  medicina  e  chirurgia  che
presentino particolari titoli di studio  acquisiti  dopo  la  laurea.
L'esonero pero' non potra' in nessun caso  superare  la  meta'  degli
anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola. 
 
  Il  Consiglio  della  Scuola  in  via  eccezionale,  con   motivata
relazione e giudizio unanime, ha facolta' di proporre il conferimento
del diploma di specialista, con esonero totale dalla  frequenza,  dei
corsi ed eventualmente anche dagli esami speciali, a quei laureati in
medicina  e  chirurgia  che  posseggono  una  sufficiente  anzianita'
post-universitaria e rivelano  una  evidente  maturita'  culturale  e
professionale o presentano titoli scientifici di notevole  importanza
nella disciplina nella quale  essi  richiedono  di  essere  diplomati
specialisti. In questi casi pero' resta sempre  obbligatorio  l'esame
di diploma. Per tali provvedimenti eccezionali e'  necessario  sempre
il parere favorevole  della  Facolta'  e  l'approvazione  del  Senato
accademico ». 
 
  Dopo l'art. 178 (gia' 179) e' soppresso il titolo « sezione  XII  -
Scuola  di  perfezionamento  in  patologia  coloniale  »  ed  e'   in
conseguenza modificata la numerazione delle Sezioni successive. 
 
   Art. 222 (gia' 229). - Nell'ultimo comma sono soppresse le  parole
« .... di diploma ». 
 
   Art. 225 (gia' 232). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Fanno parte dell'istituto  tutti  i  professori  di  ruolo  della
Facolta' di scienze, aventi insegnamenti di matematica. Essi scelgono
fra  di  loro   il   direttore,   la   cui   nomina   e'   sottoposta
all'approvazione della Facolta'. 
 
  Il direttore sta in carica un biennio ed e' rieleggibile ». 
 
   Art. 229 (gia' 236). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Possono essere iscritti alla Scuola  i  laureati  in  fisica,  in
fisica matematica e in ingegneria. 
 
  E' data tuttavia al Consiglio della Scuola la facolta' di ammettere
anche quei laureati in materie affini alle precedenti, i quali, a suo
insindacabile giudizio, diano  sicuri  affidamenti  della  necessaria
preparazione scientifica e tecnica. 
 
   Art. 230 (gia' 237). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Le materie obbligatorie  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti: 
 
  1. Elettrologia generale; 
 
  2. Radiotecnica generale (biennale); 
 
  3. Propagazione delle onde elettromagnetiche; 
 
  4. Valvole termojoniche; 
 
  5. Complementi di elettrotecnica; 
 
  6. Misure radiotecniche; 
 
  7. Fotoelettricita'; 
 
  8. Teleantografia e televisione; 
 
  9. Tecnica dei servizi R. T.; 
 
  10. Tecnica degl'impianti; 
 
  11. Esercitazioni di radiotecnica. 
 
  Ai  suddetti  corsi  d'insegnamento  sono   annesse   esercitazioni
pratiche sperimentali e di misura. 
 
  Il Consiglio della Scuola fissa,  anno  per  anno,  l'ordine  degli
studi, la distribuzione  delle  materie  nei  due  anni  di  corso  e
l'orario delle lezioni ». 
 
   Art. 231 (gia' 238). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Il corso di perfezionamento in  radiocomunicazioni  viene  tenuto
nell'Istituto fisico a « Augusto Righi » dell'Universita' ». 
 
   Art. 232 (gia' 239). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Per  il  conseguimento  del  diploma  i  candidati  debbono  aver
sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto su ciascuna  delle
discipline elencate nell'art. 230. 
 
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta fondata su ricerche personali ed originali del candidato ». 
 
  Le disposizioni concernenti l'ordinamento della Scuola di farmacia,
di cui al Titolo XVI, sono sostituite dalle seguenti: 
 
  « Art. 238. - La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica
e farmacia, la laurea in farmacia e il diploma in farmacia ». 
 
  « Art. 239. - Le materie d'insegnamento della  Scuola  di  farmacia
sono le seguenti: 
 
  1. Chimica generale ed inorganica; 
 
  2. Chimica organica; 
 
  3. Fisica elementare; 
 
  4. Fisica sperimentale; 
 
  5. Zoologia; 
 
  6. Mineralogia; 
 
  7. Botanica; 
 
  8. Chimica farmaceutica e tossicologica, inorganica e organica; 
 
  9. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia; 
 
  10. Igiene; 
 
  11. Tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica; 
 
  12. Elementi di fisiologia; 
 
  13. Chimica bromatologica; 
 
  14. Chimica analitica; 
 
  15. Chimica fisica; 
 
  16. Matematica per chimici e naturalisti; 
 
  17. Chimica fisiologica. 
 
  Per quanto riguarda  l'insegnamento  della  legislazione  sanitaria
esso verra' fatto in parte nel corso d'igiene ed in parte  nel  corso
di tecnica farmaceutica, secondo le rispettive competenze ». 
 
  « Art. 240. - Le materie d'insegnamento sia per le lauree come  per
il  diploma,  fatta  eccezione  per   la   chimica   farmaceutica   e
tossicologica inorganica ed organica, la chimica bromatologica  e  la
tecnica farmaceutica e legislazione  farmaceutica,  sono  comuni  con
quelle della Facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali  e
della  Facolta'  di  medicina  e   chirurgia.   La   materia   medica
(farmacognosia)  e  farmacologia,  l'igiene   e   gli   elementi   di
fisiologia, botanica e chimica analitica  sono  oggetto  di  speciale
insegnamento. 
 
  Il professore di chimica farmaceutica  e  tossicologica  appartiene
alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ». 
 
  « Art.  241.  -  Gl'insegnamenti  della  Scuola  vengono  impartiti
mediante  lezioni  teorico-dimostrative  e  sperimentali  e  mediante
esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori ». 
 
  « Art. 242. - Nella Scuola di farmacia si danno quattro  specie  di
prove: 
 
  esami di profitto; 
 
  esami pratici; 
 
  esami di laurea; 
 
  esami di diploma ». 
 
  « Art. 243. - Gli esami di profitto si danno per  singole  materie,
salvo che la Scuola disponga ed indichi  nel  manifesto  annuale  gli
aggruppamenti delle varie discipline. 
 
  Gli esami pratici consistono in esperienze o in  lavori  pertinenti
alle singole  scienze  e  gruppi  di  scienze  e  nella  relazione  e
discussione dei risultati ottenuti ». 
 
  « Art. 244. - Nessun anno di studio e' valido se  lo  studente  non
abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi, comprese le esercitazioni
di laboratorio ». 
 
  « Art. 245. -  I  professori  possono  assicurarsi  sempre  che  lo
credano opportuno per mezzo di colloqui  e  di  prove  pratiche,  del
profitto ricavato dagli alunni.  Questi  colloqui  o  prove  pratiche
servono di criterio per il  passaggio  da  uno  ad  altro  ordine  di
esercitazioni pratiche nella stessa materia. ». 
 
  « Art. 246 -  Per  il  conseguimento  della  laurea  in  chimica  e
farmacia la Scuola propone il piano di studio  che  viene  comunicato
agli studenti mediante il manifesto annuale. 
 
  Gli studenti possono variare il piano di studio  proposto,  purche'
seguano i corsi e superino gli esami in almeno 16 materie scelte  fra
quelle elencate nell'art. 239 o fra quelle delle Facolta' di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali  e  di   medicina   e   chirurgia,
dell'Istituto superiore agrario e della Scuola di chimica industriale
e purche' seguano almeno otto corsi  di  esercitazioni  pratiche  nei
laboratori della Scuola o della Facolta' di scienze ». 
 
  « Art. 247. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si da' in due
sedute, una alla fine del 4° anno ed una alla fine del 5°. 
 
  Alla fine del 4° anno lo studente deve: 
 
  1. Superare tre prove di analisi chimica qualitativa,  quantitativa
e tossicologica da eseguirsi sotto  la  sorveglianza  di  almeno  due
membri della Commissione esaminatrice,  nel  laboratorio  di  chimica
farmaceutica; 
 
  2. Superare una prova di analisi e  preparazione  di  due  prodotti
farmaceutici, da eseguirsi come al n. 1.  I  nomi  dei  due  prodotti
vengono indicati dalla sorte; 
 
  3. Presentare una dissertazione  scritta  d'indole  sperimentale  o
bibliografica,  avente  qualche  carattere  di   originalita'   nella
trattazione  o  nelle  considerazioni,  sopra  un  argomento   scelto
liberamente  in  chimica  farmaceutica,  o  in  materia  strettamente
affine. Le dissertazioni di laurea, se  manoscritte,  debbono  essere
accompagnate da un largo riassunto,  in  non  meno  di  dodici  copie
dattilografate, e presentate alla segreteria universitaria, almeno un
mese prima della data fissata dalla Scuola per gli esami  di  laurea,
insieme con il titolo di due argomenti orali che lo studente si offre
di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, tratti da  materie
diverse da quella che forma oggetto della dissertazione: 
 
  4. Sostenere un esame orale che comprenda discussione  delle  prove
pratiche, della dissertazione e di due argomenti orali. 
 
  Sulla dissertazione riferisce  il  professore  ufficiale  o  libero
docente sotto la  cui  direzione  o  nel  cui  laboratorio  e'  stata
elaborata la tesi, oppure altro insegnante  cui  ne  sia  stato  dato
incarico dal preside. 
 
  Alla fine del 5° anno il candidato deve  presentarsi  ad  un  esame
pratico nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei  medicamenti,
delle droghe e delle piante  e  rispondere  sull'arte  di  ricettare,
sulla  farmacopea  e  sulla  legislazione  sanitaria,  in  quanto  ha
attinenza con la farmacia. 
 
  Gli  studenti  che  ne  facciano  domanda  possono,  in  seguito  a
deliberazione del Consiglio della Scuola, sostenere l'esame di laurea
in unica seduta alla fine del quinto anno ». 
 
  « Art. 248. - Lo studente,  prima  di  presentarsi  alla  fine  del
quarto anno alla prima  parte  dell'esame  di  laurea  in  chimica  e
farmacia, deve aver sostenuto, oltre gli esami sulle materie indicate
all'articolo 246, i seguenti esami pratici: 
 
  esame pratico di analisi qualitativa; 
 
  esame pratico di analisi quantitativa; 
 
  esame pratico di preparazioni farmaceutiche; 
 
  esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica; 
 
  esame pratico di chimica bromatologica. 
 
  Deve sostenere inoltre un esame pratico di cultura (colloquio). 
 
  Nel 5° anno lo studente  si  esercita  nella  pratica  farmaceutica
presso una farmacia da lui scelta fra quelle comprese  in  un  elenco
approvato dalla Scuola. 
 
  Le domande per autorizzazione a tenere  praticanti  debbono  essere
presentate  entro  il  mese  di  maggio.  L'elenco   delle   farmacie
autorizzate viene pubblicato entro il mese di giugno. Il tempo, utile
per la pratica professionale decorre dal giorno in cui  il  direttore
della  farmacia  autorizzata   abbia   notificato   alla   segreteria
universitaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli. 
 
  Il  farmacista  deve  notare  ogni  giorno,  in  apposito  registro
ostensibile alle Autorita' accademiche, le presenze  ed  assenze  del
praticante. Il preside della Scuola si accerta  con  ispezioni  o  in
altro modo piu' opportuno che la pratica  professionale  avvenga  col
dovuto profitto. 
 
  Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad  un
anno  solare;  l'adempimento   dell'obbligo   suddetto   risulta   da
certificato rilasciato dal direttore della farmacia presso  la  quale
lo studente abbia esercitato, con menzione del numero  delle  assenze
notate a registro. 
 
  Un  semestre  di  pratica  deve  essere  compiuto  dallo   studente
nell'ultimo anno di corso. 
 
  In ogni caso per presentarsi agli esami  di  laurea  in  chimica  e
farmacia,  lo  studente  deve  aver  compiuto  5  anni  di   regolare
iscrizione. 
 
  « Art. 249. - La Commissione, tanto per  l'esame  pratico  che  per
quello di laurea, si compone di undici membri ed  e'  presieduta  dal
preside della Scuola. 
 
  Ne fanno parte oltre il presidente, sei professori ufficiali  della
Scuola,  fra  i  quali,  di  diritto,   i   professori   di   chimica
farmaceutica, di chimica generale, di materia medica, di  botanica  e
quello di igiene. 
 
  A questi si aggiungono un farmacista pratico e tre liberi docenti. 
 
  In caso di necessita' il numero dei membri della commissione potra'
essere ridotto a  sette,  dei  quali  almeno  quattro  devono  essere
professori ufficiali ed uno libero docente ». 
 
  « Art. 250. - Per il conseguimento  della  laurea  in  farmacia  la
Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli  studenti
mediante il manifesto annuale. 
 
  Gli studenti possono variare il piano di  studi  proposto,  purche'
durante tutto il quadriennio seguano i corsi e superino gli esami  in
almeno tredici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 ». 
 
  « Art. 251. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene  alla  fine
del quarto anno e consta di due parti: una teorica,  preceduta  dalle
prove pratiche, l'altra professionale. 
 
  Le prove pratiche per l'esame in farmacia sono le seguenti: 
 
  1. Analisi chimica qualitativa con un miscuglio di  almeno  quattro
cationi e quattro anioni; 
 
  2. Analisi chimica quantitativa ponderale e volumetrica; 
 
  3. Preparazione farmaceutica; 
 
  4. Analisi tossicologica; 
 
  5. Riconoscimento e saggi di purezza di  un  prodotto  farmaceutico
inscritto nella F.U. 
 
  In queste prove il candidato dove riferire con relazioni scritte. 
 
  La tesi possibilmente sperimentale dovra' vertere  sopra  argomento
attinente alla chimica farmaceutica o a materia  affine,  che  potra'
anche essere scelto dal candidato, previa accettazione da  parte  del
professore della materia. La dissertazione dovra'  essere  presentata
alla segreteria universitaria un mese prima dell'esame di laurea. 
 
  L'esame teorico finale di laurea comprende due parti: 
 
  1° discussione  orale  sulla  tesi  e  sui  risultati  delle  prove
pratiche; 
 
  2° riconoscimento  di  medicamenti,  droghe  e  piante  medicinali,
lettura  critica  e  valutazione  di  ricette,  interrogazioni  sulla
farmacopea sulla legislazione sanitaria ». 
 
  « Art. 252. - Lo studente del corso di laurea in farmacia prima  di
presentarsi alla fine del quarto anno alla prima parte dell'esame  di
laurea, dovra' avere superato le prove pratiche seguenti: 
 
  preparazioni chimiche; 
 
  analisi qualitativa (miscuglio con non meno di  quattro  cationi  e
quattro anioni); 
 
  analisi quantitativa (ponderale e volumetrica); 
 
  preparazioni farmaceutiche (di prodotti inscritti nella F.U.); 
 
  esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica; 
 
  esame pratico di chimica bromatologica; 
 
  Alla fine del terzo anno o in principio del quarto, il laureando in
farmacia, dovra' sostenere un colloquio di cultura chimica per essere
ammesso alla preparazione della tesi. 
 
  Lo studente dovra' inoltre esercitarsi nella  pratica  farmaceutica
secondo le norme fissate nell'art. 248 per un tempo  complessivo  non
inferiore a dodici mesi di cui almeno sei durante il quarto anno. 
 
  In ogni caso, per presentarsi all'esame di laurea, in farmacia,  lo
studente deve avere compiuto quattro anni di regolare inscrizione ». 
 
  « Art. 253. - La Commissione per la laurea in farmacia e' la stessa
di quella per la laurea in  chimica  e  farmacia,  e  funziona  nello
stesso modo indicato all'art. 249 ». 
 
  « Art. 254. - Per il  conseguimento  del  diploma  di  farmacia  la
Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli  studenti
mediante il manifesto annuale. 
 
  Gli studenti possono variare il piano di  studio  proposto  purche'
seguano i corsi e superino gli esami in almeno 12 materie scelte  fra
quelle elencate nell'art. 239 o fra quelle delle Facolta' di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali  e  di  medicina  e  chirurgia,  e
frequentino quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori di
chimica, chimica farmaceutica, farmacognosia e botanica ». 
 
  « Art. 255. - Durante il quarto anno lo studente si esercita  nella
pratica farmaceutica secondo le norme fissate nell'art. 248. 
 
  Un  semestre  di  pratica  dev'essere   compiuto   dallo   studente
nell'ultimo anno di corso. 
 
  In ogni caso, per presentarsi  alla  seconda  parte  dell'esame  di
diploma, lo studente deve aver  compiuto  quattro  anni  di  regolare
iscrizione alla Scuola » 
 
  « Art. 256. - L'esame di diploma in farmacia si da' in due  sedute:
una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno. 
 
  Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove: 
 
  1° un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio  di  chimica
farmaceutica, in presenza di  almeno  due  membri  della  Commissione
esaminatrice, alla  quale  il  candidato  rende  conto  con  apposita
relazione scritta; 
 
  2° analisi e preparazione due prodotti  farmaceutici  da  eseguirsi
nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto  la  sorveglianza  del
direttore. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte; 
 
  3° una prova  orale,  nella  quale  il  candidato  e'  tenuto  alla
discussione  sugli  esami  precedenti  e  a  rispondere  a  qualunque
interrogazione  sui  soggetti   piu'   comuni   e   piu'   importanti
dell'analisi chimica. 
 
  Il candidato non puo' essere ammesso alla prova orale se non  abbia
superato le due prove pratiche. 
 
  Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame
pratico conforme a quanto e' prescritto nel penultimo comma dell'art.
247 ». 
 
  « Art. 257 - La  Commissione  per  la  prima  parte  dell'esame  di
diploma e' costituita di sette membri, fra i  quali  di  diritto,  il
preside, i professori di chimica generale, di  chimica  farmaceutica,
di materia medica, di chimica bromatologica, ed un libero docente. 
 
  Quella  per  la  seconda  parte  e  costituita  di   nove   membri,
aggiungendosi a quelli indicati nel comma precedente i professori  di
botanica o d'igiene ed un farmacista ». 
 
  « Art. 258. - Il Consiglio della Scuola per coloro che sono forniti
di altra laurea o diploma  e  che  aspirano  al  conseguimento  della
laurea in chimica e farmacia, della laurea in farmacia o del  diploma
in farmacia, determina, volta per volta, l'anno  di  corso  al  quale
possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbano  seguire  e  dei
quali debbono superare l'esame, e consiglia l'ordine degli studi. 
 
  In ogni caso l'aspirante  dovra'  essere  fornito  della  maturita'
classica o scientifica  conseguita  tanti  anni  prima,  quanti  sono
quelli per cui viene concessa l'abbreviazione ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              Ercole. 
 
  visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 116. - Mancini.