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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2088

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma. (032U2088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  del  Regio  istituto  superiore   di   scienze
economiche e commerciali di Roma, approvato  con  il  R.  decreto  18
dicembre 1930, n. 1947; 
 
  Vedute  le  proposte  di   modifiche   avanzate   dalle   autorita'
accademiche del Regio istituto predetto; 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  Istituti
superiori di scienze economiche e commerciali, approvato  con  il  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato
con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto del Regio istituto superiore  di  scienze  economiche  e
commerciali di Roma, approvato con il R. decreto 18 dicembre 1930, n.
1947, e' modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 7 e 18 ed e' in conseguenza  modificata
la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art. 2. - E' soppresso il secondo comma concernente la  Scuola  di
specializzazione in studi coloniali. 
 
   Art.   3.   -    Nell'elenco    degl'insegnamenti    fondamentali,
l'indicazione «(annuale)» apposta a quelli di geografia economica, di
cui al n. 7, e di  matematica  finanziaria,  di  cui  al  n.  12,  e'
modificata in «(biennale)». 
 
   Art.  4.  -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  complementari  sono
aggiunti i seguenti: 
 
  «6. Economia turistica (annuale); 
 
  7. Organizzazione e politica del credito (annuale)». 
 
   Art. 8 (gia' 9). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni:  la
prima ha inizio subito dopo  la  chiusura  annuale  dei  corsi  e  la
seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico». 
 
   Art. 10 (gia', 11). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli esami di lingue straniere e di tecnica mercantile  e  bancaria
sono scritti e orali». 
 
   Art. 15 (gia' 14). - Nel secondo comma sono soppresse le parole «e
nei diplomi». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, luglio 96. - Mancini.