stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2084

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino. (032U2084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 14-6-1933
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di Urbino, approvato con
R. decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con  il  decreto  31
ottobre 1929, 2475; 
 
  Vedute le nuove proposte di  modifiche  avanzate  dalle  autorita',
accademiche della libera Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  di  Urbino,  approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  E' soppresso l'art. 46. In conseguenza di tale soppressione e delle
aggiunte che saranno disposte  e'  modificata  la  numerazione  degli
articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art. 11. 
 
  - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «La Scuola, di farmacia conferisce la laurea in farmacia il diploma
in farmacia». 
 
   Art. 17. 
 
  - 1. La denominazione dell'insegnamento di «legislazione  sindacale
e del lavoro», di cui al n. 20, e' modificata in quella  di  «diritto
sindacale e corporativo e legislazione del lavoro». 
 
  11. E' aggiunto, col n. 21, l'insegnamento di «diritto coloniale». 
 
   Art. 18. 
 
  - E' sostituito dal seguente: 
 
  «L'ordine degli studi  per  la  Facolta'  di  giurisprudenza  viene
stabilito dalla Facolta' stessa e comunicato  mediante  il  manifesto
annuale. 
 
  Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla
Facolta', purche' si iscrivano a non meno di 18  materie  fra  quelle
elencate all'art. 17 e superino i relativi esami. 
 
  Lo studente non potra' sostenere gli esami di  diritto  civile,  di
diritto) commerciale, di diritto agrario, se non avra' prima superato
l'esame di istituzioni di diritto  privato;  ne'  quelli  di  diritto
romano e di storia del diritto italiano prima di  aver  superato  gli
esami di istituzioni di  diritto  romano  e  di  storia  del  diritto
romano;   ne'   quelli   di   diritto   ecclesiastico,   di   diritto
internazionale,    di    diritto     amministrativo     e     scienza
dell'amministrazione,  di   diritto   sindacale   e   corporativo   e
legislazione del lavoro, prima di aver  dato  gli  esami  di  diritto
costituzionale; ne' quello di medicina legale  prima  del  diritto  e
procedura  penale;  ne'  quello  di  scienza  delle   finanze   prima
dell'economia politica. 
 
  Nessun anno di corso e' valido, ove lo  studente  non  abbia  preso
iscrizione almeno a tre corsi». 
 
  Dopo il titolo «Norme  speciali  per  la  Scuola  di  farmacia»  e'
inserito il seguente articolo: 
 
  «Art. 19. - Le materie ed i corsi d'insegnamento  della  Scuola  di
farmacia per il corso di laurea in farmacia sono i seguenti: 
 
  1. Botanica con esercitazioni; 
 
  2. Fisica con esercitazioni (biennale); 
 
  3. Mineralogia con esercitazioni; 
 
  4. Chimica generale ed inorganica; 
 
  5. Chimica organica; 
 
  6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
 
  7. Chimica bromatologica con esercitazioni; 
 
  8. Materia medica e farmacognosia con esercitazioni; 
 
  9. Chimica biologica; 
 
  10. Igiene e batteriologia con esercitazioni; 
 
  11. Tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria; 
 
  12. Anatomia umana e fisiologia (semestrale); 
 
  13. Esercitazioni sulle droghe e piante medicinali; 
 
  14. Laboratorio di  chimica:  analisi  qualitativa  e  quantitativa
triennale; 
 
  15.   Laboratorio   di   chimica   farmaceutica   e   tossicologica
(biennale)». 
 
   Art. 20 (gia' 19). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia  per
il corso di diploma in farmacia sono i seguenti: 
 
  1. Chimica inorganica e organica (biennale); 
 
  2. Fisica sperimentale; 
 
  3. Botanica; 
 
  4. Mineralogia; 
 
  5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 
 
  6. Chimica bromatologica; 
 
  7. Materia medica e farmacologia; 
 
  8. Esercizi di analisi chimica qualitativa; 
 
  9. Esercizi di analisi chimica  quantitativa,  di  preparazioni  di
analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche; 
 
  10. Esercizi di botanica in rapporto con le piante medicinali; 
 
  11. Igiene, e batteriologia; 
 
  12. Tecnica farmaceutica. 
 
   Art. 21 (gia' E sostituito dal seguente: 
 
  «L'ordine degli stadi per la Scuola di farmacia, tanto per il corso
di laurea che per il corso di diploma, viene stabilito  dalla  Scuola
stessa e comunicato mediante il manifesto Annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi di  modificare  l'ordine  stesso,  purche'
prendano iscrizione e superino i relativi esami in almeno 12  materie
di quelle elencate all'art. 19 per il corso di laurea e in almeno  10
materie di quelle elencate all'articolo 20 per il corso di diploma». 
 
  Dopo l'art. 46 (gia' 45) sono inseriti i seguenti sei articoli: 
 
  «Art. 47. - Agli iscritti al corso di laurea in farmacia  e'  fatto
obbligo di esame alla fine di ogni anno per le esercitazioni, innanzi
ad una Commissione nominata secondo le norme, di cui all'art. 46». 
 
  «Art. 48. - I laureati in chimica e i diplomati in farmacia possono
essere ammessi al IV anno del corso, per la laurea in  farmacia  alle
condizioni stabilite dal Rettore, previo parere del  Consiglio  della
Scuola». 
 
  «Art. 49. - I diplomati  in  farmacia,  aspiranti  alla  laurea  in
farmacia, debbono essere forniti del diploma di maturita' classica  o
scientifica conseguito almeno tre anni prima». 
 
  «Art. 50. - La  pratica  farmaceutica  dovra'  essere  fatta  dagli
studenti iscritti al corso per la laurea in farmacia durante il III e
IV anno, non escludendosi che alcuni mesi possano anche essere  fatti
negli anni precedenti. 
 
  Il tempo complessivo non deve essere inferiore a 12 mesi». 
 
  «Art. 51. - La Commissione per l'esame di  laurea  in  farmacia  e'
composta di non piu' di 11 e non meno di 7  membri.  E  nominati  dal
rettore, udito il preside della Scuola, ed e' presieduta dal  preside
della  Scuola,  ed,  in  sua  assenza  dal  professore  piu'  anziano
presente». 
 
  «Art. 52. - All'esame di laurea in farmacia e' ammesso,  alla  fine
del IV anno di effettiva frequenza, lo studente che abbia  conseguito
l'approvazione in tutti gli esami di profitto e si sia uniformato  al
disposto  degli  articoli  84   e   85   del   regolamento   generale
universitario  6  aprile  1924,  n.  674.  Detto  esame   di   laurea
consistera' nella discussione orale  di  una  dissertazione  scritta,
svolta su argomento concernente una delle  materie  del  corso  (tesi
possibilmente sperimentale),  e  inoltre  in  una  discussione  orale
vertente sia sulle prove pratiche, sia sul riconoscimento di droghe e
piante medicinali, nonche' nella lettura e valutazione delle  ricette
e in interrogazioni sulla farmacopea». 
 
  La tabella C e' sostituita dalla seguente: 
 
  «TABELLA C (art. 27 e 34). 
 
  Retribuzione annua dei professori incaricati e degli assistenti. 
 
  Professori incaricati: 
 
  1°  Gruppo.  -  Per  un  incarico  a  professori  di  ruolo   della
Universita', od a persone residenti ad Urbino e  provviste  di  altro
stipendio o retribuzione fissa L. 5.000 
 
  2° Gruppo. - Per  un  incarico  a  professori  di  ruolo  in  altra
Universita' od Istituto superiore, ovvero a persone non residenti  ad
Urbino e provviste di altro stipendio L. 8.000 
 
  Per due incarichi L. 10.000 
 
  3° Gruppo. - Per un incarico a persone non  altrimenti  stipendiate
per un pubblico impiego, le quali risiedano ad Urbino  in  dipendenza
dell'incarico stesso L. 9.000 
 
  Per due incarichi L. 11.000 
 
  Assistenti . L. 4.000 
 
  NH. - All'assistente di chimica, di cui alla  nota  in  calce  alla
tabella A, e' fatto il seguente trattamento ad personam: 
 
  Stipendio iniziale L. 6.895 
 
  Stipendio al Compimento del quinto anno L. 7.500 
 
  Stipendio al compimento del decimo anno L. 8.000 
 
  Stipendio al compimento del quindicesimo anno L. 8.500 
 
  Stipendio al compimento del ventesimo anno L. 9.000» 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
  Vittorio Emanuele. 
 
  Ercole. 
 
  Visto , il Guardasigilli: De francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 37. - Mancini.