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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2076

Modifiche allo statuto della libera Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano. (032U2076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-5-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della libera  Universita'  cattolica  del  «Sacro
Cuore» di Milano, approvato con R. decreto 25 novembre 1926, n. 2413,
e modificato con i Regi decreti 14 luglio 1927, n. 1734,  31  ottobre
1929, n. 2394, 30 ottobre 1930, n. 1664, e 29 ottobre 1931, n. 1800; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della libera Universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della libera Universita' cattolica del «Sacro Cuore»  di
Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati,  e'
ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 3. - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art.  12.  -  I.  Nell'elenco  delle  materie  e'  modificata   la
denominazione di «diritto del lavoro e  ordinamento  corporativo»  in
quella  di  «diritto  sindacale  e  corporativo  e  legislazione  del
lavoro». 
 
  II. Nell'elenco degl'insegnamenti e' modificata la denominazione di
«corsi semestrali di diritto del lavoro e ordinamento corporativo» in
quella di «corsi semestrali di  diritto  sindacale  e  corporativo  e
legislazione del lavoro». 
 
   Art. 15. - I. Nell'elenco degl'insegnamenti, di cui al  n.  II  e'
modificata la denominazione dell'insegnamento di «corsi semestrali di
tecnica delle borse» in quello di «corsi semestrali  di  tecnica  del
credito mobiliare e delle borse». 
 
  II. Dopo l'insegnamento di «corsi semestrali di statistica e  degli
affari»  e'  aggiunto  quello  di  «corsi  semestrali  di  statistica
aziendale». 
 
   Art.  18.  -  I.  Nell'elenco  delle  materie  e'  modificata   la
denominazione di «storia moderna» in quella di «storia  medioevale  e
moderna». 
 
  II. Nell'elenco degl'insegnamenti dopo quello di «corsi  di  lingua
tedesca» e' aggiunto quello di «corsi di storia  medioevale»  e  dopo
quello di «corsi di storia moderna» e' aggiunto quello di  «corsi  di
storia del risorgimento». 
 
  III. Dopo la materia «lingua e letteratura  spagnola»  e'  aggiunta
quella di «lingua e letteratura romena» e,  in  corrispondenza,  dopo
l'insegnamento  di  «corsi  di  lingua  e  letteratura  spagnola»  e'
aggiunto quello di «corsi di lingua e letteratura romena». 
 
  IV. Alla fine dell'articolo sono aggiunte le seguenti materie  e  i
seguenti corsi d'insegnamento corrispondenti: 
    

          Materie.                             Insegnamenti.

«Lingua e letteratura ungherese;        Corsi di lingua e letteratura
                                          ungherese;

lingua e letteratura neo-ellenica;      corsi di lingua e letteratura
                                          neo-ellenica;

filologia slava.                        corsi di filologia slava».

    
   Art. 25. - Nel primo comma sono soppresse le parole «lettori». 
 
  Dopo l'art. 29 la denominazione «Capo  V  -  Degli  aiuti  e  degli
assistenti» e' modificata in quella di «Capo V - Dei  lettori,  aiuti
ed assistenti». 
 
   Art. 30. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Alle cattedre di lingue e  letterature  possono  essere  assegnati
lettori. 
 
  A qualunque cattedra d'insegnamento ufficiale puo' essere assegnato
personale assistente il quale comprende: 
  aiuti e assistenti effettivi di ruolo; 
  aiuti e assistenti volontari. 
 
  I lettori hanno per loro mansione di curare, sotto la direzione del
professore ufficiale della materia,  le  esercitazioni  di  lingua  e
letteratura. 
 
  Gli aiuti e gli assistenti hanno per loro mansione di coadiuvare il
professore nell'attivita' didattica e scientifica». 
 
  Dopo il detto articolo sono aggiunti i seguenti,  modificandosi  in
conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti: 
 
   Art. 31. - «Il  numero  dei  posti  di  lettore  e  del  personale
assistente  e'  determinato  a  seconda  dei  bisogni  dal  Consiglio
d'amministrazione». 
 
   Art. 32. - «I lettori, gli aiuti egli assistenti sono nominati,  a
norma dell'art. 64 del R.  decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  e
dell'art. 105 del Regolamento generale universitario,  approvato  con
R. decreto 6 aprile 1924, n. 674 e degli articoli  26  e  27  del  R.
decreto-legge 28 agosto 1931,  1227,  nonche'  secondo  le  modalita'
stabilite negli articoli seguenti: 
  a) per concorso; 
  b) per trasferimento da altre Universita' o Istituti superiori; 
  c) e, per quanto riguarda gli aiuti, per promozione». 
 
   Art.  33.  -  «I  concorsi  per  l'ufficio  di  lettore,  aiuto  e
assistente  sono  banditi   dal   Rettore   dell'Universita'   previa
deliberazione del Consiglio di amministrazione; il bando  che  dovra'
essere   pubblicato   nel   Bollettino   Ufficiale   del    Ministero
dell'educazione nazionale almeno trenta giorni prima  della  scadenza
del termine, stabilira' le modalita' relative al concorso». 
 
   Art. 34. - «Il concorso e' per esame,  secondo  le  modalita'  che
saranno stabilite nel bando di concorso». 
 
   Art. 35. - «La Commissione giudicatrice dei concorsi dei  lettori,
aiuti ed assistenti, e' nominata dal  Rettore,  ed  e'  composta  del
professore  ufficiale  della  materia  e  di  altri  due   professori
ufficiali appartenenti alla Facolta'. Non  possono  far  parte  della
Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei  concorrenti,
parenti od affini fino al IV grado. 
 
  La Commissione, con motivata relazione,  propone  al  Consiglio  di
amministrazione tre idonei senza graduarli. 
 
  Il Consiglio d'amministrazione delibera su proposta del  professore
ufficiale della materia la nomina di uno dei tre idonei per la nomina
all'ufficio di lettore, aiuto ed assistente; la nomina e'  fatta  con
decreto rettorale per la durata di un anno accademico. 
 
  I  lettori,  aiuti  ed  assistenti  possono  essere  confermati  su
proposta del professore ufficiale della materia». 
 
   Art. 36. - «Ai posti di aiuto  puo'  provvedersi,  oltre  che  per
concorso, mediante promozioni degli assistenti, che abbiano  prestato
almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione e' deliberata, su
proposta e designazione del professore ufficiale della  materia,  dal
Consiglio d'amministrazione». 
 
   Art. 37. - «I lettori, gli aiuti  e  gli  assistenti  non  possono
essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano
conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono
essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di eta'». 
 
   Art. 38.  -  «Durante  la  vacanza  e  fino  all'espletamento  del
concorso, l'ufficio di lettore, di aiuto e di assistente puo'  essere
coperto a titolo di provvisorio incarico». 
 
   Art. 39.  -  «L'incarico  provvisorio  e'  conferito  con  decreto
rettorale,  previa  deliberazione  del  Consiglio  d'amministrazione,
sentita la indicazione del professore ufficiale della materia». 
 
   Art.  40.  -  «Oltre  i  lettori,  gli  aiuti  e  gli   assistenti
retribuiti,  e  di  cui  agli  articoli  precedenti,  possono  essere
nominati aiuti e assistenti volontari fra  i  laureati  e  diplomati,
esclusi i parenti ed affini del professore ufficiale fino  al  quarto
grado incluso. 
 
  Gli aiuti e gli assistenti volontari  sono  nominati,  con  decreto
rettorale, previa deliberazione del Consiglio  d'amministrazione,  su
proposta del  professore  titolare  della  cattedra  o  istituto  cui
saranno addetti. 
 
  La nomina  e'  fatta  per  un  anno  accademico  e  possono  essere
confermati in seguito  a  proposta  del  professore  ufficiale  della
materia». 
 
   Art. 41. - «Gli aiuti e gli assistenti,  sotto  la  direzione  del
titolare della  cattedra,  hanno  la  responsabilita'  immediata  dei
servizi cui sono  specialmente  addetti.  Possono  inoltre  avere  il
compito dal titolare della cattedra di sviluppare una  qualche  parte
dell'insegnamento ufficiale purche', se non  trattasi  di  un  libero
docente, vi sia il parere favorevole del Consiglio di Facolta'. 
 
  In nessuno dei casi indicati vi e' diritto di speciale compenso». 
 
   Art. 42 (gia' 31). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «In caso di mancanza disciplinare da parte di un lettore,  aiuto  o
assistente, il titolare della cattedra o il  capo  dello  istituto  o
laboratorio,  qualora  non  ritenga  limitarsi  alla  sua   personale
ammonizione, ne fara' rapporto al Rettore il quale giudichera' se sia
il caso di infliggergli la censura. 
 
  Ove creda invece che la  mancanza  sia  passibile  di  misura  piu'
grave, il Rettore deferira' l'incolpato  al  Senato  accademico  che,
contestati gli addebiti e uditi gli interessati, sara' competente  ad
infliggere a seconda del caso: 
  1° la sospensione temporanea, parziale o totale, dallo stipendio; 
  2° il ritardo del  passaggio  a  maggiore  stipendio  per  maturato
periodo di servizio; 
  3° la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio; 
  4° la destituzione. 
 
  Il  Rettore  comunichera'  la  punizione  deliberata  al  Consiglio
d'amministrazione, per l'esecuzione relativa, e agli interessati,  ed
ordinera' che ne sia presa nota sul registro di carriera». 
 
   Art. 43 (gia' 32). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli stipendi e gli aumenti  periodici  di  stipendio  dei  lettori
degli aiuti e degli assistenti sono determinati nella  tabella  n.  3
annessa al presente statuto». 
 
  Dopo il suddetto articolo sono aggiunti i  seguenti,  modificandosi
in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti: 
 
   Art. 44. - «E' concessa un'aggiunta di famiglia ai lettori,  aiuti
ed assistenti. 
 
  L'aggiunta di famiglia e' assegnata ai coniugati o vedovi con prole
minorenne nelle misure di L. 150 per gli aiuti, di  L.  135  per  gli
assistenti, e di L. 130 per i lettori, oltre alle quote complementari
di lire 30 e di L.  25,  e  di  L.  20  mensili  per  ciascun  figlio
minorenne fino al massimo di tre. 
 
  Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la  quota  complementare
e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate». 
 
   Art. 45. - «Per le aspettative dei lettori, aiuti  ed  assistenti,
valgono le norme in vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative
sono accordate dal Consiglio d'amministrazione d'ufficio o su istanza
dell'interessato; queste debbono essere documentate e accompagnate, a
seconda dei casi, dal parere del titolare della  cattedra  a  cui  la
persona e' addetta. 
 
  Al Consiglio d'amministrazione e'  sempre  riservato  il  controllo
sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che
riterra' opportuno». 
 
   Art.  46.  -  «Il   Consiglio   di   amministrazione   provvedera'
all'applicazione,  in  quanto  effettuabile,  ai  lettori,  aiuti  ed
assistenti,  delle  vigenti   leggi   contro   gli   infortuni,   per
l'invalidita' e la vecchiaia,  per  la  disoccupazione  e  contro  la
tubercolosi». 
 
   Art. 47. -  «Ai  lettori,  aiuti  ed  assistenti  e'  concesso  il
trattamento di quiescenza. 
 
  Quanto alla misura della indennita' o pensione, ai termini  per  la
liquidazione di essa e al computo del servizio utile, si  seguono  le
norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. 
 
  Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto. 
 
  La dimissione accettata fa perdere  ogni  diritto  a  indennita'  o
pensione». 
 
   Art. 82  (gia'  67).  -  I.  Sono  modificate  rispettivamente  le
denominazioni degli insegnamenti di «diritto del lavoro e ordinamento
corporativo» e di  «geografia  commerciale»  in  quelle  di  «diritto
sindacale e corporativo e legislazione del lavoro»  e  di  «geografia
politica ed economica». 
 
  II. E' aggiunto, dopo  l'insegnamento  di  «geografia  politica  ed
economica» quello di «demografia». 
 
  Negli articoli 83 (gia'  68)  e  88  (gia'  73)  e'  modificata  la
denominazione dell'insegnamento di «diritto del lavoro e  ordinamento
corporativo»  in  quella  di  «diritto  sindacale  e  corporativo   e
legislazione del lavoro». 
 
   Art. 84 (gia' 69). - Alla  fine  dell'articolo  sono  aggiunte  le
parole seguenti: 
 
  «... e devono inoltre dare la dimostrazione di conoscere almeno due
lingue straniere, di cui una deve  essere  la  lingua  inglese  o  la
tedesca». 
 
   Art. 111 (gia'  96).  -  Dopo  il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente: 
 
  «Al Consiglio di amministrazione e' sempre riservato  il  controllo
sull'esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo  che
riterra' opportuno». 
 
  Dopo l'art. 114 (gia' 99) sono aggiunti i  seguenti,  modificandosi
in conseguenza la numerazione dei successivi e del loro riferimenti. 
 
   Art. 115. - «E' concessa un'aggiunta di famiglia al  personale  di
segreteria, di economato e di biblioteca. L'aggiunta di  famiglia  e'
assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure  di
lire mensili 150 per il direttore di segreteria e di  biblioteca,  di
lire 135 per il segretario di Facolta', economo e bibliotecario, e di
L. 130 per gli applicati, oltre alle quote complementari di L. 30, L.
25, L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino  al  massimo  di
tre. 
 
  Per ogni figlio minorenne, in piu' di tre, la  quota  complementare
e' assegnata in misura doppia di quelle suindicate». 
 
   Art. 116. - «Il Consiglio d'amministrazione provvedera', in quanto
effettuabile,  all'applicazione  al  personale  di   segreteria,   di
economato e di biblioteca, delle vigenti leggi contro gli  infortuni,
per la invalidita' e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro  la
tubercolosi». 
 
  Dopo l'art. 126 (gia' 109) e'  aggiunta  la  seguente  disposizione
transitoria: 
 
   Art. 127. - «A norma dell'art. 80 del R. decreto-legge  28  agosto
1931, n. 1227, i  lettori,  gli  aiuti  e  gli  assistenti,  nominati
anteriormente al 1°  dicembre  1924,  potranno  essere  mantenuti  in
servizio fino al 30 novembre 1934. 
 
  Dal 1° dicembre  1934  essi  cesseranno  dal  servizio,  salvo  che
abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza». 
 
  La tabella n. 3 e' sostituita dalla seguente: 
 
                                             «TABELLA N. 3 (art. 43). 
 
Stipendi e supplementi di  servizio  attivo  attribuiti  ai  lettori,
                        aiuti ed assistenti. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  N.B. - Le cifre in corsivo  indicano  il  supplemento  di  servizio
attivo». 
 
  Nella tabella n. 4 fra le tasse  da  pagarsi  dagli  iscritti  alle
Scuole di perfezionamento e' aggiunta la seguente: «tassa di  diploma
L. 200». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto munito, del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1933 - Anno XI 
  Atti del Governo, registro 331, foglio 47. - MANCINI.