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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2062

Modifiche allo statuto dell'Università di Ferrara. (032U2062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-4-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita'  di  Ferrara,  approvato
con R. decreto 13 ottobre  1927,  n.  2255,  e  modificato  con  Regi
decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929,  n.  2400,  e  1°
ottobre 1931, n. 1372; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della libera Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decreto e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  di  Ferrara,  approvato  e
modificato  coi  Regi   decreti   sopraindicati,   e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 15. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «La Scuola di farmacia  conferisce  la  laurea  in  farmacia  e  il
diploma in farmacia». 
 
   Art.  21.  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  della  Facolta'   di
giurisprudenza e' modificata la  denominazione  dell'insegnamento  di
«legislazione sindacale e corporativa (annuale)», di cui al n. 29, in
quella di: «diritto sindacale e corporativo (annuale)». 
 
   Art. 31. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Scuola di farmacia conferisce: 
 
  a) la laurea in farmacia; 
 
  b) il diploma in farmacia. 
 
  Gl'insegnamenti che vi s'impartiscono sono i seguenti: 
 
  1. Chimica generale e inorganica; 
 
  2. Chimica organica; 
 
  3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale con esercizi); 
 
  4. Fisica sperimentale (biennale); 
 
  5. Fisica biologica; 
 
  6. Botanica con esercizi; 
 
  7. Mineralogia con esercizi; 
 
  8. Farmacologia con esercizi; 
 
  9. Chimica bromatologica; 
 
  10. Zoologia e anatomia comparata; 
 
  11. Chimica fisiologica; 
 
  12. Fisiologia sperimentale (biennale); 
 
  13. Anatomia umana (biennale); 
 
  14. Chimica agraria; 
 
  15. Biologia vegetale; 
 
  16, Matematica per i chimici; 
 
  17. Chimica fisica; 
 
  18. Batteriologia; 
 
  19. Tecnica farmaceutica; 
 
  20. Chimica analitica  qualitativa  e  quantitativa  (esercitazioni
pratiche). 
 
  Gli insegnamenti della Scuola di  farmacia  sono  comuni  a  quelli
della Facolta' di scienze ad eccezione  della  tecnica  farmaceutica,
che forma oggetto di speciale incarico». 
 
  Dopo  l'articolo  32  e'  aggiunto  il  seguente,  intendendosi  in
conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei
loro riferimenti: 
 
  «Art. 33. - Lo  studente,  che  non  segua  il  piano  degli  studi
consigliato dalla Scuola, per essere ammesso all'esame di  laurea  in
farmacia, deve seguire i corsi e superare  gli  esami  in  almeno  12
corsi fra quelli elencati all'art. 31 (escluso il  n.  20)  e  fra  i
corsi di altre Facolta' o Scuole, che  saranno  indicati  annualmente
nel manifesto della Scuola. Nel piano di studi, pero',  non  potranno
essere compresi ambedue gli insegnamenti di cui ai nn. 5 e 6, ma  uno
solo di essi. 
 
  Lo  studente  deve  seguire  inoltre  per  un  anno  un  corso   di
esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi qualitativa, uno  di
analisi  quantitativa,  uno  di  botanica,  uno  di  farmacognosia  e
frequentare per due anni le esercitazioni di chimica  farmaceutica  e
tossicologica. 
 
  Alla fine di ogni corso di esercitazioni  deve  superare  un  esame
consistente in una prova pratica ed in una discussione orale. 
 
  Le prove di  chimica  dovranno  susseguirsi  nell'ordine  seguente:
chimica qualitativa, chimica  quantitativa,  chimica  farmaceutica  e
tossicologica. 
 
   Art. 34 (gia' 33). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua il piano  degli  studi  proposto  dalla
Scuola, per essere ammesso all'esame di  diploma  in  farmacia,  deve
seguire i corsi e superare gli esami in almeno 9 materie  scelte  fra
quelle indicate all'art. 31 dal n. 1 al n. 19. Nel  piano  di  studi,
pero', non potranno essere compresi ambedue gl'insegnamenti di cui ai
numeri 5 e 6, ma uno solo di essi. 
 
  Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di
chimica farmaceutica per le  esercitazioni  di  analisi  chimica,  di
chimica  farmaceutica,  di  chimica  bromatologica   e   di   tecnica
farmaceutica, e seguire i corsi di esercitazioni di  farmacognosia  e
di botanica e superare i relativi esami». 
 
   Art. 35 (gia' 34). - Nel primo comma le parole «gli  aspiranti  al
diploma in farmacia» sono -sostituite  dalle  parole  «gli  aspiranti
alla laurea in farmacia e al diploma in farmacia». 
 
   Art. 36 (gia' 35). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «I laureati in  chimica,  in  chimica  industriale,  in  ingegneria
chimica e i diplomati in farmacia sono ammessi al IV anno  del  corso
per la laurea in farmacia. 
 
  Per coloro che, in possesso di altra laurea o diploma, aspirino  ad
una abbreviazione di corso per il conseguimento sia della laurea  che
del diploma in farmacia, la Scuola decidera' caso per caso e,  tenuto
conto dei corsi seguiti e degli esami superati, indichera' il  numero
minimo di materie d'insegnamento e di  esercitazioni  che  l'iscritto
dovra' seguire e su cui dovra' sostenere gli esami per essere ammesso
a quello di laurea o di diploma. 
 
  In ciascuno dei casi di cui  ai  commi  precedenti,  i  richiedenti
devono essere forniti del diploma di maturita' classica o scientifica
conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede
l'abbreviazione di corso». 
 
  Dopo l'articolo 68 (gia' 67) e' aggiunto il seguente,  intendendosi
in  conseguenza   ulteriormente   modificata   la   numerazione   dei
successivi: 
 
  «Art. 69. - L'esame di laurea in  farmacia  consta  delle  seguenti
prove pratiche, scritte ed orali: 
 
  1. Un'analisi chimica qualitativa; 
 
  2. Un'analisi chimica quantitativa; 
 
  3. Preparazione di un prodotto farmaceutico; 
 
  4. Riconoscimento e saggi di purezze di un prodotto farmaceutico; 
 
  5. Un'analisi tossicologica. 
 
  Di queste prove il candidato deve presentare relazione scritta. 
 
  6.  Dissertazione  d'indole  possibilmente  sperimentale  sopra  un
argomento liberamente scelto dal candidato in una delle  materie  del
corso per la laurea. La  tesi  scelta  dovra'  essere  accettata  dal
professore della materia il quale puo', quando lo ritenga necessario,
assicurarsi con un colloquio che il  candidato  possiede  la  cultura
necessaria per lo svolgimento del tema stesso. La dissertazione  deve
essere presentata in due  esemplari  e  depositata  nella  segreteria
almeno 20 giorni prima di quello prefisso per l'esame; 
 
  7. Discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati
delle prove pratiche; 
 
  8. Riconoscimento  di  medicamenti,  droghe  e  piante  medicinali,
lettura, critica  e  valutazione  di  ricette,  interrogazioni  sulla
farmacopea e legislazione  sanitaria  attinente  all'esercizio  della
farmacia». 
 
   Art. 70 (gia' 68). - Sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I. Nel primo comma le parole «dell'anno  solare  di  pratica»  sono
sostituite con le parole «del quarto anno di corso». 
 
  II.  Nel  secondo  comma,  al  n.  1,   alle   parole   «un'analisi
quantitativa  inorganica»  sono  sostituite  le  parole   «un'analisi
qualitativa». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              ERCOLE. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 330, foglio 120. - MANCINI.