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LEGGE 29 dicembre 1932, n. 2036

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia. (032U2036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-3-1933
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare norme aventi  carattere
legislativo per disciplinare sia  la  produzione,  sia  il  commercio
dello zolfo grezzo e lavorato, e del minerale di zolfo delle  miniere
del Regno, anche  mediante  la  costituzione  di  uno  speciale  Ente
nazionale dello zolfo. 
 
  Le norme  saranno  emanate  con  decreto  Reale,  su  proposta  del
Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze
e col Ministro per la giustizia. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                      Mussolini - Jung - DE FRANCISCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci.