stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1437

Modificazione dell'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali. (032U1437)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1932
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 30-11-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925,  numero  2009,
per i Convitti nazionali; 
  Riconosciuta la necessita' di modificare l'articolo predetto; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  L'art. 174 del regolamento  1°  settembre  1925,  n.  2009,  per  i
Convitti nazionali e' sostituito dal seguente: 
  «Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo, i posti gratuiti
che siano ancora disponibili dopo il collocamento dei  vincitori  del
concorso, possono essere conferiti per un solo anno dal Ministro  per
l'educazione nazionale ad alunni che siano particolarmente meritevoli
per profitto e per disagiata condizione economica. 
  «I detti conferimenti non potranno aver luogo oltre il 30  novembre
di ciascun anno». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           MUSSOLINI - ERCOLE - JUNG. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1932 - Anno XI 
    Atti del Governo, registro 326, foglio 51. - MANCINI.