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REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. 1841

Contributo scolastico dovuto dal comune di Foligno, della provincia di Perugia, fino al 31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. (031U1841)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-4-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  R.  decreto  24  settembre  1914,  n.  1365,  col  quale
l'amministrazione di parte delle scuole elementari della provincia di
Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa  a
decorrere dal 1°gennaio 1915; 
  Veduto che a carico del  comune  di  Foligno,  della  provincia  di
Perugia, fu consolidato. in applicazione dell'art. 17 della  legge  4
giugno 1911, n.487, l'annuo  contributo  di  lire  81.703,59  con  R.
decreto  24  settembre  1914,  n.  1365,  e  che  necessariamente  il
contributo stesso fu elevato, a decorrere dal 1° ottobre  1922,  a  ?
con R. decreto 25 marzo 
  1923, n.  3291,  ed  a  L.  87.?49,50  dal  1°  gennaio  1928,  per
l'aggregazione dell'ex comune di Valtopina disposta con R. decreto 29
luglio 1927, n. 1455: 
  Veduto che alcune scuole del comune di Foligno, inscritte al  Monte
pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge  4  giugno
1911, n. 487, sono state in  seguito  alla  cessazione  dal  servizio
degli insegnanti alle scuole  stesse  preposte,  inscritte  al  Monte
pensioni governativo: 
  Veduto l'ultimo comma, dell'art. 17 della legge 4 giugno  1911,  n.
487: 
  Vedute le deliberazioni dei podesta' del comune di  Foligno  e  del
Consiglio  scolastico  regionale  dell'Umbria,  con   le   quali   il
contributo predetto viene elevato: 
  a L. 82.035,75 dal 1° gennaio 1915, 
  a L. 82.105,65 dal 6 novembre 1918, 
  a L. 82.176,15 dal 1° ottobre 1919, 
  a L. 82.270,35 dal 1° aprile 1921, 
  a L. 82.361,55 dal 1° maggio 1921, 
  a L. 82.446,51 dal 1° aprile 1922, 
  a L. 82.535,31 dal 1° luglio 1922, 
  a L. 85.718,83 dal 1° ottobre 1922, 
  a L. 86.265,37 dal 1° ottobre 1923, 
  a L. 86.353,57 dal 4 gennaio 1924, 
  a L. 86.435,17 dal 1° novembre 1924, 
  a L. 86.505,37 dal 1° gennaio 1926, 
  a L. 86.592,97 dal 30 settembre 1926, 
  a L. 86.717.17 dal 1° ottobre 1926, 
  a L. 86.829,61 dal 1° settembre 1927, 
  a L. 89.175,52 dal 1° gennaio 1928, 
  a L. 89.344,96 dal 1° settembre 1928; 
  Visto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. ?: 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il contributo scolastico che il comune di Foligno, della  provincia
di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato
in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487,  gia'
fissato in L. 81.703,59 con il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365,
e successivamente aumentato a L. 84.803,59 con R.  decreto  25  marzo
1925, n. 3291, e a L. 87.149,50 per l'aggregazione dell'ex comune  di
Valtopina disposta con  R.  decreto  29  luglio  1927,  n.  1455,  e'
stabilito come appresso: 
  a L. 82.035,75 dal 1° gennaio 1915 al 5 novembre 1918, 
  a L. 82.105,65 dal 6 novembre 1918 al 30 settembre 1919, 
  a L. 82.176,15 dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1921, 
  a L. 82.270,35 dal 1° aprile 1921 al 30 aprile 1921, 
  a L. 82.361,55 dal 1° maggio 1921 al 31 marzo 1922, 
  a L. 82.446,51 dal 1° aprile 1922 al 30 giugno 1922, 
  a L. 82.535,31 dal 1° luglio 1922 a1 30 settembre 1922, 
  a L. 85.718,83 dal 1° ottobre 1922 al 30 settembre 1923, 
  a L. 86.265,37 dal 1° ottobre 1923 al 3 gennaio 1924 
  a L. 86.353,57 dal 4 gennaio 1924 al 31 ottobre 1924, 
  a L. 86.435,17 dal 1° novembre 1924 al 31 dicembre 1925, 
  a L. 86.505,37 dal 1° gennaio 1926 al 29 settembre 1926, 
  a L. 86.592,97 dal 30 settembre 1926 al 30 settembre 1926, (per  il
giorno 30 settembre 1926), 
  a L. 86.747,17 dal 1° ottobre 1926 al 31 agosto 1927, 
  a L. 86.829,64 dal 1° settembre 1927 al 31 dicembre 1927, 
  a L. 89.175,52 dal 1° gennaio 1928 al 31 agosto 1928, 
  a L. 89.344,96 dal 1° settembre 1928 al 31 dicembre 1931. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 23 novembre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                     Giuliano-Mosconi 
 
  Visto il guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1932 - Anno X 
  Atti del governo, registro 318, foglio 94. - Mancini.