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REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1830

Contributo dovuto dai comuni della Calabria, in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo dal 1° aprile 1930 al 31 dicembre 1931. (031U1830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 18-3-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce  le  sedi  dei
Provveditorati agli studi e le  relative  circoscrizioni,  ed  il  R.
decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica; 
  Veduto l'art.19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; 
  Veduti  gli  articoli  55  e  56  del  testo  unico   delle   leggi
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio  1928,
n. 577; 
  Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante  di  scuole  classificate
legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni  delle
provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria: elenchi  compilati
dal Regio provveditore agli studi di Cosenza; 
  Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la liquidazione  del  contributo  che  ciascun  Comune
delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria deve  versare
annualmente  alla  Regia  tesoreria  dello  Stato   in   applicazione
dell'art.  55,  lettera  c)   ,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione elementare approvato con  Regio  decreto  5  febbraio
1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per  il  periodo  l°
aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata  nell'elenco  che,
d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                  Giuliano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1932 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 317, foglio 81. - Ferzi.