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REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1809

Contributi dovuti dai Comuni delle Puglie in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, per il periodo l° aprile 1930-31 dicembre 1931. (031U1809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 28-2-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce  le  sedi  dei
Provveditorati agli studi e le  relative  circoscrizioni,  ed  il  R.
decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica; 
  Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925 n. 1722; 
  Veduti  gli  articoli  55  e  56  del  testo  unico   delle   leggi
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio  1928,
n. 577; 
  Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di  scuole  classificate,
legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei comuni  delle
provincie  di  Bari,  Brindisi,  Foggia,  Lecce  e  Taranto:  elenchi
compilati dal Regio provveditore agli studi di Bari; 
  Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la liquidazione  del  contributo  che  ciascun  Comune
delle provincie di Bari,  Brindisi,  Foggia,  Lecce  e  Taranto  deve
versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in  applicazione
dell'art. 55, lettera c, del testo unico delle leggi  sull'istruzione
elementare approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928,  n.  577,  il
cui ammontare rimane stabilito, per  il  periodo  1°  aprile  1930-31
dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro,
viene annessa al presente decreto. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 5 novembre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                                  Giuliano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1932 - Anno X 
  Atti del Governo, registro 317, foglio 29. - Mancini.