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LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1785

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano. (031U1785)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237,
riguardante l'istituzione  dell'Ente  nazionale  risi,  con  sede  in
Milano, con le modificazioni e aggiunte seguenti: 
 
  Al 5° comma dell'articolo 3 del decreto e' sostituito il seguente: 
 
  «Tutti i detentori di riso  greggio,  esclusi  i  produttori,  sono
obbligati  a  denunciare   settimanalmente   all'Ente   i   movimenti
giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente  al  corrente
su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi  con  le
modalita' di cui all'art. 23  del  Codice  di  commercio;  lo  stesso
obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente  pero'
per coloro che comunque trasformano il riso greggio». 
 
  Al 5° comma  dello  stesso  art.  3  del  decreto  e'  aggiunto  il
seguente: 
 
  «Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio,  anche
non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato  da  apposito
certificato  rilasciato  dall'Ente  e  da  esibirsi  a  richiesta  al
personale incaricato della vigilanza. Ultimato  l'uso  per  il  quale
venne rilasciato, il certificato,  debitamente  compilato  e  firmato
dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di
validita' fissato caso per caso dall'Ente stesso». 
 
  Alla fine del 2° comma dell'art. 4  del  decreto  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: 
 
  «Al pagamento di tale diritto e' pure  tenuto  il  risicultore  che
esercisce una pileria, nella propria tenuta od  in  altra  localita',
per la lavorazione del riso  greggio  di  propria  produzione,  sulla
quantita' prodotta, di mano in mano che lo passa in  lavorazione.  Il
diritto non sara' dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti
e impiegati, nello stesso fondo: sono pure esclusi da tale  pagamento
il riso lavorato e il riso greggio occorrente  per  il  pagamento  in
natura della  mano  d'opera  addetta  all'azienda  di  produzione  in
conformita' dei vigenti contratti collettivi di lavoro». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         Mussolini - Acerbo - Rocco - 
                                                    Mosconi - Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.