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LEGGE 12 giugno 1931, n. 774

Approvazione della Convenzione, tra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. (031U0774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 12-7-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  per  la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a  Roma  tra
l'Italia ed altri Stati il 2 giugno 1928.