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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1938

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale. (030U1938)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1931, n. 615 (in G.U. 08/06/1931, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-2-1931
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella
legge 14 giugno 1928, n. 1141,  riguardante  l'istituzione  dell'ente
«Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale»; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  le  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  integrare   il
Consiglio di amministrazione del  detto  Ente  con  l'inclusione  del
presidente del Registro italiano navale e aeronautico; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le  corporazioni
e per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per  la  marina  e
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 5 del  R.  decreto-legge  23  giugno  1927,  n.  1429,  e'
sostituito il seguente: 
 
  «Il Consiglio di amministrazione e'  composto  di  sette  membri  e
cioe': 
 
  a) del presidente del Comitato progetti di navi; 
 
  b) del direttore generale della marina mercantile; 
 
  c) del direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche; 
 
  d) del presidente del Registro italiano navale e aeronautico; 
 
  e) di un rappresentante dell'Unione costruttori navali italiani; 
 
  f) di due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni. 
 
  «I membri di nomina ministeriale durano in carica  quattro  anni  e
possono essere riconfermati».