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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1930

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli. (030U1930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1933)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-3-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  lo  statuto  della  Regia  scuola  d'ingegneria  di  Napoli
approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199; 
 
  Vedute le nuove proposte di modifiche  avanzate  dalle  autotorita'
accademiche della predetta Scuola; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n.
1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli, approvato con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199, e' modificato nel modo seguente: 
 
    a) Art. 6. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Per l'ammissione al  primo  anno  del  corso  di  applicazione  e'
necessaria  la  presentazione  dell'attestato  di  licenza  di'   cui
all'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, sugli  studi
universitari di ingegneria». 
 
    b) Dopo il predetto articolo e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 7. - Gli ufficiali e gli ex ufficiali di  artiglieria  e  del
genio che abbiano regolarmente  compiuto  i  corsi  della  Scuola  di
applicazione  di  artiglieria  e  genio  in  Torino  ed  aspirino   a
conseguire  la  laurea  in  ingegneria,  possono   essere   iscritti,
rispettivamente,  al  secondo  ed  al  terzo  anno  del  triennio  di
applicazione previa valutazione, da parte del Consiglio della Scuola,
dei corsi seguiti e degli esami superati. 
 
  Alle medesime condizioni  possono  essere  iscritti  gli  ufficiali
delle predette  armi,  che  abbiano  compiuto  i  corsi  quadriennali
dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto
30 dicembre 1923, n. 2986. 
 
  Gli ufficiali e gli ex ufficiali dello stato maggiore  della  Regia
marina,  che  abbiano  compiuto  regolarmente  i  corsi  della  Regia
accademia navale di Livorno, secondo l'ordinamento approvato  con  R.
decreto 14 marzo 1915, n. 495, e successive modifiche, e che aspirino
a conseguire la laurea in  ingegneria,  possono  essere  iscritti  al
primo anno del triennio di applicazione previa valutazione, da  parte
del Consiglio della Scuola, dei corsi seguiti e delle prove  superate
e soltanto sino all'anno accademico 1930-931». 
 
  In  conseguenza  dell'inserzione  del  suddetto   articolo,   viene
modificata la  numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
    c) Art. 19 (gia' 18). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli allievi  sono
tenuti a frequentare ed a  sostenere  gli  esami  di  profitto  nelle
seguenti discipline: 
 
  Analisi algebrica ed infinitesimale; 
 
  Geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva; 
 
  Fisica sperimentale (corso biennale); 
 
  Chimica generale inorganica con elementi di chimica organica; 
 
  Meccanica razionale; 
 
  Disegno di ornato e di architettura (corso biennale)». 
 
    d)  Art.  20  (gia'  19).  -  E'   modificato   nel   senso   che
l'insegnamento di cui  al  numero  7  dell'elenco  delle  materie  e'
denominato semplicemente «Chimica tecnologica inorganica»  invece  di
«Chimica   tecnologica   inorganica   e   complementi   di    chimica
tecnologica», e che l'insegnamento di cui  al  numero  43  «Motori  a
combustione interna e motori aeronautici» e' denominato semplicemente
«Motori a combustione interna». 
 
  Sono aggiunti, inoltre, con i numeri 44, 45 e 46, gli  insegnamenti
di «Tecnologia ceramica», «Macchine marine con  progetti»,  «Elementi
di architettura tecnica». 
 
    e) Art. 22 (gia' 21). - E' modificato come segue: 
 
    I. Alla lettera c) per la «laurea in ingegneria industriale» sono
aggiunti  con  i  numeri  16  e  17  gli  insegnamenti  di  «Impianti
industriali  (parte  generale);»  e  di  «Elementi  di   architettura
tecnica». 
 
    II. L'elenco delle materie per  la  «Sottosezione  meccanica»  e'
sostituito con il seguente: 
 
     «1. Progetti di macchine o motori a combustione interna; 
 
      2. Impianti industriali e progetti; 
 
      3. Idraulica industriale e macchine idrauliche; 
 
      4. Metallurgia; 
 
      5. Una delle seguenti materie a scelta: 
 
        1. Ferrovie; 
 
        2. Arte mineraria; 
 
        3. Costruzioni aeronautiche; 
 
        4. Motori a combustione interna». 
 
    III. L'elenco delle materie per la «Sottosezione  elettrotecnica»
e' sostituito con il seguente: 
 
     «1. Elettrotecnica generale (2ª parte); 
 
      2. Misure elettriche; 
 
      3. Costruzioni elettromeccaniche; 
 
      4. Elettrochimica; 
 
      5. Idraulica industriale e macchine idrauliche; 
 
      6. Radiotelegrafia; 
 
      7. Impianti elettrici». 
 
    IV. L'insegnamento di «complementi di  chimica  tecnologica»,  di
cui al n. 1 della «Sottosezione chimica», viene sostituito con quello
di «Tecnologia ceramica». 
 
    V. L'elenco delle materie per la «Sottosezione aeronautica» viene
sostituito con il seguente: 
 
     «1. Aerodinamica teorica ed applicata; 
 
      2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II); 
 
      3. Motori a combustione interna; 
 
      4. Radiotelegrafia; 
 
      5. Metallurgia». 
 
    VI. All'elenco delle materie  di  cui  alla  lettera  d)  per  la
«laurea in ingegneria navale e meccanica» sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
 
  L'insegnamento di «progetti di macchine marine», di cui  al  numero
13, viene sostituito con quello di «Macchine marine con progetti»;  e
dopo il n. 16 viene aggiunto, col n. 17, l'insegnamento di «Motori  a
combustione interna (fac.)»;  in  conseguenza,  viene  modificata  la
numerazione degli ultimi due successivi insegnamenti. 
 
    f) Art. 24 (gia' 23). - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    I. L'insegnamento di «Elementi di architettura tecnica», indicato
al n. 7 dell'elenco delle  materie  per  il  1°  anno  della  sezione
industriale,  e'  reso  obbligatorio,   sopprimendosi   l'indicazione
«(fac.)». 
 
    II.  Nell'insegnamento  di   «costruzioni   navali   mercantili»,
indicato al n. 5 dell'elenco delle materie per il  primo  anno  della
Sezione navale e meccanica, e' soppressa l'indicazione «(parte 1ª)». 
 
    III.  L'insegnamento  di  «costruzione  di   macchine   (macchine
marine)» di cui al n. 1 dell'elenco delle materie del 2° anno per  la
Sezione navale e meccanica, e' sostituito con quello di  «costruzione
di  macchine  e  disegno»;  ed  in  quello  di  «costruzioni   navali
mercantili», di cui al n. 5, e' soppressa l'indicazione «(parte 2ª)». 
 
    IV.  Nell'elenco  delle  materie  del  3°  anno  per  la  sezione
industriale  sono  soppressi  i   due   insegnamenti   di   «impianti
industriali e progetti» e di «costruzioni aeronautiche (facoltativo)»
di cui ai numeri 2 e 4. 
 
    V. L'elenco delle materie  per  il  3°  anno  della  Sottosezione
meccanica e' sostituito con il seguente: 
 
       «1. Idraulica industriale e macchine idrauliche; 
 
        2. Progetti di macchine o motori a combustione interna; 
 
        3. Impianti industriali e progetti; 
 
        4. Metallurgia; 
 
     Una delle materie seguenti: 
 
        1. Ferrovie; 
 
        2. Arte mineraria; 
 
        3. Costruzioni aeronautiche; 
 
        4. Motori a combustione interna». 
 
    VI. L'elenco delle materie per  il  3°  anno  della  Sottosezione
elettrotecnica e' sostituito con il seguente: 
 
       «1. Idraulica industriale e macchine idrauliche; 
 
        2. Elettrotecnica generale (parte 2ª); 
 
        3. Misure elettriche; 
 
        4. Impianti elettrici; 
 
        5. Costruzioni elettromeccaniche; 
 
        6. Elettrochimica; 
 
        7. Radiotelegrafia». 
 
    VII. L'elenco delle materie  del  3°  anno  per  la  Sottosezione
chimica e' sostituito con il seguente: 
 
       «1. Arte mineraria; 
 
        2. Tecnologia ceramica; 
 
        3. Elettrochimica ed impianti di industrie chimiche; 
 
        4. Misure elettriche (programma ridotto); 
 
        5. Metallurgia; 
 
        6. Chimica analitica». 
 
    VIII. L'elenco delle materie del  3°  anno  per  la  Sottosezione
aeronautica e' sostituito con il seguente: 
 
       «1. Aerodinamica teorica ed applicata; 
 
        2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II); 
 
        3. Motori a combustione interna; 
 
        4. Radiotelegrafia; 
 
        5. Metallurgia». 
 
    IX. L'elenco delle materie del 3° anno per la  Sezione  navale  e
meccanica e' sostituito con il seguente: 
 
       «1. Architettura navale e progetti di navi; 
 
        2. Macchine marine con progetti; 
 
        3. Costruzioni navali militari e armi subacquee; 
 
        4. Materie giuridiche (legislazione navale); 
 
        5. Motori a combustione interna; 
 
        6. Radiotelegrafia e magnetismo navale (fac.); 
 
        7. Impianti elettrici (fac.)». 
 
    g) Art. 27 (gia' 26). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno  luogo
in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la  chiusura  annuale
dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio  del  nuovo  anno
accademico». 
 
    h) Art. 28 (gia' 27). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Coloro, che hanno seguito l'intero corso di studi  propedeutici  e
di applicazione per l'ingegneria ed hanno superato tutti gli esami di
profitto, sono ammessi a sostenere l'esame  di  laurea  che  consiste
nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di
ingegneria, redatto all'ultimo anno di corso  e  in  una  discussione
orale. 
 
  Il progetto specifico dovra'  essere  indicato  dall'allievo  nella
domanda di ammissione all'esame di laurea. 
 
  Il  relativo  diploma  di  laurea  viene  conferito  dalla   Scuola
d'ingegneria, giusta il  disposto  dell'art.  4  del  R.  decreto  30
settembre 1923, n. 2102». 
 
    i) Art. 30 (gia' 29). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Presso la Regia scuola d'ingegneria e'  istituita  una  Scuola  di
perfezionamento in chimica industriale, della durata di un  anno.  Il
direttore di essa e' nominato dal  Consiglio  della  Scuola.  Possono
iscriversi a questa Scuola i laureati in ingegneria ed in chimica». 
 
    l) Art. 35 (gia' 34). - L'insegnamento  di  «elettrotecnica»,  di
cui al numero 5 dell'elenco delle materie, e' sostituito  con  quello
di «Elettrochimica». 
 
    m)  Dopo  l'art.  37  (gia'  36),  e'  aggiunta  la   Scuola   di
perfezionamento in aeronautica con il relativo programma: 
 
                             «Capo VII. 
 
              Scuola di perfezionamento in aeronautica. 
 
  Art. 38. - Presso la Regia scuola  d'ingegneria  e'  istituita  una
Scuola di perfezionamento in aeronautica della durata di un anno. 
 
  Il direttore di essa e' nominato dal Consiglio della Scuola. 
 
  Possono essere iscritti a questa Scuola i laureati in ingegneria. 
 
  Possono  inoltre  esservi  ammessi,  su  richiesta  del   Ministero
dell'aeronautica, ufficiali del genio aeronautico,  in  attivita'  di
servizio, forniti della laurea in ingegneria. 
 
  Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica possono essere
ammessi  a  frequentare  uno   o   piu'   corsi   della   Scuola   di
perfezionamento anzidetta ufficiali del genio aeronautico non forniti
del titolo di studio di cui al comma precedente; alla fine del corso,
pero', essi possono ottenere  soltanto  un  certificato  degli  studi
compiuti e del profitto riportato. 
 
  Art. 39. - Le materie d'insegnamento alle  quali  i  detti  allievi
devono iscriversi sono le seguenti: 
 
    1. Aerodinamica teorica ed applicata; 
 
    2. Costruzioni aeronautiche (parte I e II); 
 
    3. Motori a combustione interna e motori aeronautici; 
 
    4. Radiotelegrafia; 
 
    5. Metallurgia. 
 
  Art.  40.  -  Dopo  superati  gli  esami  sulle  materie   indicate
nell'articolo precedente,  agli  iscritti  forniti  della  laurea  in
ingegneria,  viene  rilasciato  un  diploma  di  «perfezionamento  in
aeronautica». 
 
  Art. 41. - Gli allievi della Scuola  sono  obbligati  a  pagare  le
tasse e sopratasse nella  misura  che  la  legge  stabilisce  per  la
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
         Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 305, foglio 94. - Mancini.