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LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1752

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. (030U1752)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-1-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n.  2150,
contenente  modifiche  alla  legislazione  vigente  in   materia   di
concessioni di ferrovie  e  di  altri  mezzi  di  trasporto,  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 6 e' sostituito il seguente: 
 
  «La partecipazione ai prodotti netti per le ferrovie  sovvenzionate
di  nuova  concessione  e'  applicata  dopo   scaduti   cinque   anni
dall'apertura della linea all'esercizio  o  dei  singoli  tronchi  di
essa, anche se non ne sia stata prevista la divisione in tronchi,  ed
e' calcolata sulla media dei risultati netti dei bilanci degli ultimi
tre anni di gestione anteriori a quello  a  cui  la  liquidazione  si
riferisce. 
 
  «La quota di partecipazione spettante  allo  Stato  sulle  ferrovie
sovvenzionate o non sovvenzionate di nuova concessione, sara'  uguale
alla  meta'  del  prodotto   netto   eccedente   l'interesse   legale
commerciale  aumentato  del  2  per  cento  computato  sul   capitale
azionario  approvato  dal  Governo,  quando  sia  concessionaria  una
societa' per azioni, o sul capitale di  primo  impianto  e  di  prima
dotazione del materiale mobile  e  di  esercizio  negli  altri  casi,
sempre che minor limite d'interesse non sia  stabilito  nell'atto  di
concessione». 
 
  All'art. 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  «La revisione di cui al precedente comma  sara'  compiuta  d'intesa
col concessionario, ed in  mancanza  di  accordo  si  applichera'  la
disposizione dell'art. 20 della presente legge». 
 
  Al primo comma dell'art. 10 e' sostituito il seguente: 
  «Le somme che annualmente andranno in aumento dei fondi di rinnovo,
accresciute degli importi ricavati dalla vendita dei materiali  fuori
uso ai quali si riferiscono i fondi  stessi,  saranno  costituite  in
deposito presso la Cassa depositi e prestiti,  le  Casse  postali  di
risparmio, la Banca d'Italia o altri Istituti  all'uopo  autorizzati,
in numerario o in titoli a debito dello Stato o  da  esso  garantiti,
non  oltre  tre  mesi  dalla  chiusura  dell'anno  cui  i  fondi   si
riferiscono». 
 
  All'ultimo comma dell'art. 20 e' sostituito il seguente: 
 
  «Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e  la  loro
sentenza non sara' suscettiva di appello.  Sara'  invece  ammissibile
contro di essa il ricorso per cassazione,  in  conformita'  dell'art.
517 del Codice di procedura civile, ma il termine per ricorrere sara'
ridotto a trenta giorni». 
 
  All'art. 38 e' sostituito il seguente: 
 
  «Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare  in  testo
unico le disposizioni del presente decreto con quelle in  vigore  del
testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447,
e dei provvedimenti legislativi successivamente emanati in materia di
servizi pubblici di trasporto concessi alla industria privata». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                     Ciano - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.