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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1656

Approvazione dei seguenti Accordi stipulati in Roma tra l'Italia e la Polonia il 22 luglio 1930: 1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni all'importazione; 2° Convenzione sanitaria veterinaria. (030U1656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 giugno 1931, n. 989 (in G.U. 25/08/1931, n. 195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 7-1-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare esecuzione  agli
Accordi commerciali firmati in Roma tra l'Italia e la Polonia  il  22
luglio 1930; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari  di  Stato
per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e  per  le
corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi stipulati in
Roma tra l'Italia e la Polonia il 22 luglio 1930: 
    1°   Accordo   in   materia   di   proibizioni   e    restrizioni
all'importazione; 
    2° Convenzione sanitaria veterinaria.