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REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1929, n. 2488

Disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato. (029U2488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1930, n. 1808 (in G.U. 23/01/1931, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-11-1930
al: 14-5-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sul  servizio  degli
osservatori industriali; 
  Visto il R. decreto 20 dicembre  1923,  n.  2957,  sull'ordinamento
della Commissione Suprema di difesa ed i successivi decreti 4 gennaio
1925, n. 123, e 15 ottobre 1925, n. 2281; 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  la
fabbricazione di prodotti fondamentali alla difesa della Nazione; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per  la  guerra,
la marina, l'aeronautica e le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re, su proposta del Comitato Supremo di  difesa,  ha
facolta' di determinare quali  industrie  debbono  essere  dichiarate
fondamentali per la  fabbricazione  di  prodotti  essenziali  per  la
difesa della Nazione.  La  determinazione  sara'  fatta  con  decreto
Reale.