stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2475

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino. (029U2475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 22-4-1930
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro  decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  col  quale
l'Universita' di Urbino fu riconosciuta come Universita' libera e  ne
fu approvato lo statuto; 
 
  Vedute  le  proposte  delle  Autorita'  accademiche   della   detta
Universita' di varianti allo statuto stesso; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del  Nostro  decreto  30  settembre
1923, n. 2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le  seguenti  varianti  allo  statuto  della  libera
Universita' di Urbino, approvato col Nostro decreto 8 febbraio  1925,
n. 230. 
 
  Art. 3. - Alla fine del primo comma si sostituisca alla alla parola
«triennio» l'altra «biennio». 
 
  Art. 6. - Si aggiunga il seguente comma: 
 
  «In mancanza di un professore  stabile  potra'  essere  proposto  a
Preside o Direttore un professore di ruolo anche  non  stabile  della
Facolta' o della Scuola». 
 
  Art. 11. - Si sopprima la lettera b). 
 
  Art. 12., comma 1°. - Si sostituisca la frase «fra  gli  insegnanti
stabili di materie obbligatorie», con la frase a norma dell'art. 6». 
 
  Comma  3°.  -  Si  sostituisca  alla  parola  «triennio  n  l'altra
«biennio». 
 
  Art. 16., comma 1°. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di
tre ore settimanali in giorni distinti». 
 
  Art. 17. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Le materie d'insegnamento della Facolta' di Giurisprudenza sono le
seguenti: 
 
    1. Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto
privato (due anni). 
 
    2. Istituzioni di diritto romano. 
 
    3. Storia del diritto romano. 
 
    4. Diritto civile (due anni). 
 
    5. Diritto romano (due anni). 
 
    6. Diritto e procedura penale (due anni). 
 
    7. Diritto commerciale. 
 
    8. Diritto amministrativo  e  Scienza  dell'amministrazione  (due
anni). 
 
    9. Diritto costituzionale. 
 
    10. Diritto internazionale. 
 
    11. Diritto ecclesiastico. 
 
    12. Diritto finanziario e Scienza delle finanze. 
 
    13. Diritto processuale civile. 
 
    14. Storia del diritto italiano (due anni). 
 
    15. Filosofia del diritto. 
 
    16. Economia politica. 
 
    17. Statistica. 
 
    18. Medicina legale. 
 
    19. Diritto agrario. 
 
    20. Legislazione sindacale e del lavoro». 
 
  Art. 18. - Agli ultimi due commi si sostituiscano i seguenti: 
 
  «Gli studenti possono  variare  l'ordine  degli  studi  consigliato
dalla Facolta', purche' si inscrivano a non meno di  18  materie  fra
quelle elencate all'art. 17 e superino i relativi esami. 
 
  Lo studente non potra' presentarsi agli esami di diritto civile, di
diritto commerciale, di diritto agrario, se non avra' prima  superato
l'esame di istituzioni di diritto privato, ne' di  diritto  romano  e
storia del diritto italiano prima  di  aver  superato  gli  esami  di
istituzioni di diritto romano e storia del  diritto  romano;  ne'  di
diritto  ecclesiastico,  internazionale,  amministrativo  e   diritto
sindacale e del lavoro, prima di  aver  dato  gli  esami  di  diritto
costituzionale; ne' di medicina legale prima del diritto e  procedura
penale; ne' di scienza delle finanze prima dell'economia politica. 
 
  Nessun anno di corso e' valido, ove lo  studente  non  abbia  preso
iscrizione almeno a tre corsi». 
 
  Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti della Scuola di  Farmacia,
si apportino le seguenti modificazioni: 
 
  «11. Igiene e Batteriologia; 
 
   12. Tecnica farmaceutica (semestrale)». 
 
  Art. 40. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli esami sono: 
 
    a) di profitto; 
 
    b) di laurea o di diploma». 
 
  Art. 41. - Si sopprima il comma secondo. 
 
  Art. 43. - Si sopprima l'intero articolo. 
 
  Art. 45. - Si sopprima l'ultimo comma. 
 
  Art. 47. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli esami di profitto per la Scuola di Farmacia si  danno  secondo
l'ordine consigliato all'art. 20, ma  gli  studenti  sono  liberi  di
modificare l'ordine stesso purche' prendano iscrizione e sostengano i
relativi esami in almeno 10 materie». 
 
  Art. 49. - Si sopprima l'ultimo comma. 
 
  Tabella A. - Alla frase: «Facolta' di Giurisprudenza: Professori di
ruolo n. 9»  si  sostituisca  l'altra  «Facolta'  di  Giurisprudenza:
Professori di ruolo n. 10». 
 
  Tabella B. - Si aggiunga il seguente capoverso: 
 
  «Il Consiglio di amministrazione puo' assegnare  compensi  speciali
ai professori di ruolo per particolari incombenze 
 
  Tabella C. - Alla voce «Professori incaricati»  si  sostituisca  la
seguente elencazione di  gruppi  di  professori  incaricati,  con  la
retribuzione annua rispettiva: 
 
  «Professori incaricati: 
 
    1° Gruppo 
 
  Per un incarico a  professori  di  ruolo  della  Universita',  o  a
persone  residenti  ad  Urbino  e  provviste  di  altro  stipendio  o
retribuzione fissa . . . 
 
                                                          L. 6000 
 
    2° Gruppo 
 
  Per un incarico a professori  di  ruolo  in  altra  Universita'  od
Istituto Superiore, ovvero  a  persone  non  residenti  ad  Urbino  e
provviste di altro stipendio . . . 
 
                                                          L. 10.000 
 
  Per due incarichi. . . . 
 
                                                          » 12.000 
 
    3° Gruppo 
 
  Per un  incarico  a  persone  non  altrimenti  stipendiate  per  un
pubblico  impiego,  le  quali  risiedano  ad  Urbino  in   dipendenza
dell'incarico stesso . . . 
 
                                                          L. 12.000 
 
  Per due incarichi . . . 
 
                                                           » 15.000». 
 
  Tabella G. - Si sopprima la lettera «B» nella nota apposta in calce
alla tabella. 
 
  Tabella H. - Si sopprima.