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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3517

Approvazione della Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925. (028U3517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1930, n. 1369 (in G.U. 17/10/1930, n. 243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-10-1929
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926. n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita urgente ed assoluta di  dare  esecuzione  nel
Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio,  conclusa
in Ginevra il 19 febbraio 1925, allo scopo di completare col deposito
delle ratifiche la nostra adesione alla convenzione stessa; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato  per  gli  affari  esteri  e  per
l'interno, di  concerto  con  i  Ministri  per  le  colonie,  per  la
giustizia e gli affari di culto, per  le  finanze  e  per  l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Piena ed intera esecuzione  e'  data  nel  Regno  e  nelle  Colonie
italiane alla Convenzione  dell'oppio,  conclusa  in  Ginevra  il  19
febbraio 1925.