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REGIO DECRETO-LEGGE 12 giugno 1929, n. 935

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929. (029U0935)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1930, n. 156 (in G.U. 24/03/1930, n. 70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 15-6-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di  dare  esecuzione  al
Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27
gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera,
il 31 maggio 1929; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  di
concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data  al  Protocollo  addizionale  al
Trattato di commercio italo svizzero del 27 gennaio 1923,  Protocollo
firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929.