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REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 988

Esecuzione delle Convenzioni pel riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali, stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria in date diverse. (028U0988)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 dicembre 1928, n. 3503 (in G.U. 12/04/1929, n. 86).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 10-7-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 275 del Trattato di pace di San Germano; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  procedere  alle
ratifiche delle Convenzioni pel riparto degli Istituti  austriaci  di
assicurazioni sociali, stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria in
date diverse; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per
i lavori pubblici e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali,
stipulati fra l'Italia e l'Austria, pel riparto,  a  norma  dell'art.
275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti austriaci  di
assicurazioni sociali: 
 
    1° Convenzione relativa all'Istituto  generale  di  assicurazione
pensioni agli impiegati, stipulata a Vienna il 29 marzo 1924; 
 
    2° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
del Consorzio delle ferrovie austriache, stipulata  a  Vienna  il  29
marzo 1924; 
 
    3° Convenzione relativa all'Istituto  di  assicurazione  pensioni
della  Societa'  delle  ferrovie  locali  e  a  scartamento  ridotto,
stipulata a Vienna il 18 giugno 1924; 
 
    4° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
dei minatori, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924; 
 
    5° Convenzione  relativa  alla  Cassa  di  soccorso  in  caso  di
malattia  dell'Amministrazione   delle   vecchie   ferrovie   statali
austriache e ai suoi fondi separati, stipulata a Vienna il 18  giugno
1924; 
 
    6° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
degli operai in Salisburgo, stipulata a Vienna il 27 settembre 1924; 
 
    7° Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di
malattia per gli  impiegati  e  operai  del  tratto  austriaco  della
Compagnia delle ferrovie del Sud, stipulata a Vienna il 27  settembre
1924; 
 
    8° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
degli operai in Graz, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925; 
 
    9° Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di  assicurazione
pensioni agli impiegati, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925; 
 
   10° Convenzione relativa al comune di Vienna, Istituto comunale di
assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio  e
dell'industria, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925.