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REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1024

Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (028U1024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-6-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che  concede  al
Regio Governo  la  facolta'  di  provvedere  alla  pubblicazione  del
regolamento e di tutte le altre norme occorrenti  per  la  esecuzione
della legge stessa; 
 
  Visto l'art. 17 del  R.  decreto-legge  16  maggio  1926,  n.  855,
contenente una aggiunta alla citata legge; 
 
  Visto il R. decreto 6 luglio  1925,  n.  1210,  che  stabilisce  la
dipendenza, le attribuzioni e le  sedi  degli  ispettori  di  sanita'
militare; 
 
  Visto il regolamento approvato col R. decreto 22  giugno  1926,  n.
1067, per l'esecuzione della citata legge 11 marzo 1926, n. 416; 
 
  Visto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, che apporta aggiunte
al predetto regolamento 22 giugno 1926, n. 1067; 
 
  Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per  gli  affari  della  guerra,
della marina, dell'aeronautica e  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari  di  culto,
per le finanze e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato, in sostituzione del regolamento di cui al R.  decreto
22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso  apportate  con  R.
decreto  18  novembre  1926,  n.  2080,   l'unito   regolamento   per
l'esecuzione della legge 11  marzo  1926,  n.  416,  visto,  d'ordine
Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario  di  Stato  e
Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per  la  marina  e
per l'aeronautica. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 aprile 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                            Mussolini - Rocco - Volpi 
                                              - Belluzzo.             
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dci conti, addi' 23 maggio 1928 - Anno VI 
 
    Atti del Governo, registro 272, foglio 160. - Casati.